Per il modello TR c'è tempo fino al 2 maggio

Pubblicato il 14 aprile 2022

Entro il prossimo 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato) i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2022 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR. Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

Anche quest’anno trovano spazio alcune novità. Si tratta, in particolare:

Nessuna conferma, invece, per l’anno 2022, della percentuale di compensazione per il legno e la legna da ardere prevista per il 2021 (DM 19 dicembre 2021). L’aggiornamento ha riguardato solo le specifiche tecniche e le istruzioni; non è stato, infatti, necessario procedere alla riapprovazione del modello. Resta, quindi, applicabile il modello approvato con il provvedimento n.144055/E/2020.

Si rammenta che il credito Iva trimestrale – se di importo superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso “senza” la prestazione di una garanzia nel caso in cui l'istanza sia munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza di taluni requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.

Da ultimo, si evidenzia che è previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui in caso di soggetti Isa che, con riferimento al periodo di imposta 2020, hanno ottenuto un indice di affidabilità almeno pari a 8 oppure almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.

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