Per il coltivatore l’affitto è innocuo
Pubblicato il 05 luglio 2008
Il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo, che nel quinquennio successivo all’acquisto concede in affitto il fondo rustico a una società di persone di cui è socio, non decade dai benefici della piccola proprietà contadina. La precisazione giunge dall’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 279/E del 4 luglio 2008, in risposta ad un’istanza di interpello con cui si chiedevano spiegazioni in merito all’agevolazione in materia di imposta di registro ed ipotecaria in base a cui l’acquisto di un terreno agricolo posto in essere da un coltivatore diretto o da un imprenditore professionale sconta soltanto l’imposta catastale dell’1%. Il beneficio viene meno se l’acquirente aliena volontariamente il fondo, o cessa di coltivarlo direttamente. Nel caso in oggetto, non vi è perdita di beneficio, in quanto ci si ritrova nell’ambito di applicazione dell’articolo 11 del Dlgs n,. 228/01, che consente il trasferimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano l’attività agricola, senza perdita dei benefici.