Con la legge di bilancio 2020 è stato introdotto un incentivo fiscale ad hoc per gli interventi eseguiti sulla facciata esterna degli edifici. Nello specifico, è possibile fruire di una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone. La detrazione, in origine limitata al solo 2020, è stata prorogata nel suo impianto al 31 dicembre 2021 a seguito della legge di bilancio 2021. Con la circolare 2/E/2020 e diversi interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le risposte ad alcuni dubbi applicativi. Ulteriori disposizioni sono state previste dal D.M. 6/08/2020 (decreto cd. “Requisiti”) per gli interventi che fruiscono sì del bonus facciate ma che sono “influenti dal punto di vista termico”.
Sul piano soggettivo, il beneficio fiscale riguarda tutti i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, la stessa “non” può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Così, ad esempio, sono esclusi dalla possibilità di fruire del “bonus facciate” i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui alla L.190/2014, poiché il loro reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva. E’ chiaro che, laddove i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, questi potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.
In sintesi, sono ammessi al “bonus facciate”: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
I suddetti soggetti devono:
Importante ricordare che - ai fini della detrazione - i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un “titolo idoneo”, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Pertanto, secondo la circolare 2/E/2020, il diritto alla detrazione viene meno, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione, nel caso in cui manchi un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente.
Sempre sul piano soggettivo, sono ammessi alla fruizione della detrazione anche i “familiari” del possessore o del detentore dell’immobile nonché i conviventi “di fatto” (come definiti dalla L.76/2016), sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori. A questi la detrazione spetta a “condizione” che:
La detrazione, pertanto, non spetta al familiare del possessore o del detentore dell’immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato), ovvero su quelli che non appartengono all’ambito “privatistico”, quali gli immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. Per fruire del “bonus facciate” non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Infine, si evidenzia che hanno diritto alla detrazione anche il “promissario acquirente” dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato, nonché il contribuente che esegue i lavori “in proprio” limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Dal punto di vista oggettivo, sono ammesse all'agevolazione le spese documentate, sostenute nel 2020 e 2021, per interventi edilizi (inclusi quelli di manutenzione ordinaria) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone A o B di cui all’articolo 2 del D.M. n. 1444 del 1968.
In particolare, la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante “demolizione e ricostruzione”, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.
Resta, tuttavia, circoscritto il perimetro di applicazione della disposizione normativa: viene, infatti, stabilito che gli interventi agevolabili sono quelli realizzati su edifici esistenti ubicati nelle zone omogenee A e B di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968 o in zone a queste “assimilabili” in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti (tale assimilazione non potrà, comunque, essere attestata da professionisti come ad esempio ingegneri o architetti - risposte interpelli nn.179/E e 182/E/2020).
In base all’articolo 2 del predetto decreto ministeriale si rileva la seguente distinzione:
UBICAZIONE DEGLI EDIFICI |
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zona A |
parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. |
zona B |
parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”. |
Tale espressa indicazione normativa permette di considerare “fuori” dall’agevolazione in esame gli interventi, da chiunque effettuati, su edifici ricadenti nelle zone di cui all’articolo 2 del D.M. 1444/1968:
“C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.
E’ chiaro che per gli immobili ubicati in dette zone, laddove in possesso dei relativi requisiti, resta possibile beneficiare della detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir.
Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B” del citato D.M. del 1968 e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. Conseguentemente, la detrazione spetta per:
Così se, da una parte, rientrano nel beneficio tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, dall’altro, la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate “interne” dell’edificio fatte salve quelle “visibili” dalla strada o da suolo ad uso pubblico (circolare 2/E/2020).
In particolare, rientrano tra le opere agevolabili, a titolo esemplificativo (guida Agenzia Entrate):
Di converso, sono “escluse” dal beneficio fiscale:
In merito al concetto di “facciate”, poi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni:
Infine, si fa presente che è possibile portare in detrazione anche:
La norma considera agevolabili anche gli interventi (non solo pulitura o tinteggiatura esterna):
Detti interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 06.08.2020 (decreto cd. “requisiti”) e quelli di cui all’Allegato E dello stesso decreto, riguardo i valori di “trasmittanza termica” massimi consentiti.
Infatti, seppur la circolare 2/E/2020 (e la guida dell’Agenzia delle Entrate) ha precisato che occorre che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra quelli indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del DM 11.3.2008 (aggiornato dal decreto 26 gennaio 2010) e quelli di cui al D.M. 26.06.2015, si ritiene che con la pubblicazione del D.M. 06.08.2020 occorre rifarsi a quest’ultimo.
Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Laddove, invece, le parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10%, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.
Si ricorda da ultimo che – prima dell’emanazione del DM 6 agosto 2020 - la circolare 2/E/2020 ha precisato che il decreto “requisiti minimi” ed il decreto del Mise 11 marzo 2008 non si applicano nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del Dlgs. n. 192/2005. Questa eventualità si ritiene resti ferma anche dopo l’emanazione del decreto “Requisiti” dell’agosto 2020.
Occorre, altresì, evidenziare che per gli interventi di efficienza energetica sulle facciate, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti in materia ecobonus; pertanto, occorrerà produrre l'APE della situazione post intervento (art. 7 co. 1 del DM 6.8.2020 "Requisiti") nonché inviare all'ENEA, entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, la "scheda informativa" dell'intervento.
INTERVENTI AGEVOLABILI |
Interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici |
Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture opache della facciata (compresa la manutenzione ordinaria) |
Interventi su balconi, ornamenti e fregi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura) |
Interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio |
Altri interventi per il decoro urbano, quali: grondaie, pluviali, parapetti e cornicioni; |
Solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, interventi sulle superfici confinanti con: chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento materiale, cornicioni; |
Spese correlate agli interventi agevolabili, quali:
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INTERVENTI NON AGEVOLABILI |
Interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni (fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico |
Interventi su facciate interne dell’edificio (non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico) |
Sostituzione di grate |
Sostituzione di portoni e cancelli |
Sostituzione di vetrate |
Spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi (risposta ad interpello n. 346/E/2020) |
Sul piano operativo, come per analoghe agevolazioni, la detrazione (pari al 90%) è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni, però, non sono previsti né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso. In ogni caso, l’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, potrà procedere a verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
Considerato, poi, la locuzione della norma che circoscrivere l'applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi, ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:
Ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, per le spese relative ad interventi sulle “parti comuni” degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Ancora riguardo gli adempimenti, si osserva che il richiamo della norma all’applicazione del D.M. n. 41/1998 impone che, anche per il “bonus facciate”, siano da rispettare le disposizioni ivi stabiliti. Nello specifico, il regolamento prevede che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione d'imposta sono tenuti a:
Solo per gli interventi di “efficienza energetica” (ossia quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), considerato che per essi si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
Solo per gli interventi di efficienza energetica deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.
Da ultimo, per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle “parti comuni” di un condominio, si osserva che gli adempimenti necessari ai fini del “bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
In tal caso, l’amministratore rilascia una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L’amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.
Il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sono validi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.
Nel caso di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, all'atto dell'esecuzione del bonifico dovranno essere specificati: il codice fiscale del condominio; il codice fiscale dell'amministratore ovvero del condomino che effettua il pagamento; il codice fiscale di tutti i contribuenti qualora la spesa sia stata sostenuta da più soggetti che intendono fruire della detrazione. Anche per il “bonus facciate” l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l’amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.
Resta fermo che la detrazione è “disconosciuta” in caso di:
Sono ammessi al “bonus facciate” esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, mentre per gli interventi “diversi” da quelli menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica. Si tratta, in particolare, delle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti l’involucro oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio. In considerazione della possibile “sovrapposizione” degli ambiti oggettivi previsti dalle norme richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di dette agevolazioni, rispettando gli adempimenti previsti per la stessa. Qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili - essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero edificio, sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al “bonus facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro (facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili, superfici orizzontali e verticali confinanti con vani freddi e terreno), esclusi dal predetto bonus ma rientranti tra quelli ammessi all’“ecobonus” - il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Il “bonus facciate”, infine, non è cumulabile con la detrazione spettante ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico di cui al Dlgs. 42/2004.
Quadro Normativo |
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