Sentenza di Cassazione numero 25799/07: l’esenzione ICI di un immobile funzionale al servizio pubblico locale richiede il doppio presupposto che il bene appartenga ad un ente pubblico e che l’attività svolta sia destinata ai soli fini istituzionali. L’esenzione non può, nel caso prospettato in giudizio da una società, essere accordata sulla base dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Dlgs 504/92, che prevede l’esclusione dalla corresponsione del tributo locale per i soli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici, a condizione che siano destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Ciò in quanto gli immobili di sua appartenenza, pur destinati alla produzione di energia elettrica, non possono esser considerati funzionali al servizio pubblico locale.
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