Non opera per la convivenza more uxorio la causa di non imputabilità disposta per i reati contro il patrimonio quando sono commessi in danno dei prossimi congiunti, ex art. 649, c.p. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 44047 del 18 novembre 2009, annullando con rinvio il disposto del Tribunale di Bergamo del non doversi procedere nei confronti di un uomo che aveva sottratto alla compagna un assegno.
I giudici hanno ricordato che nell'elencazione tassativa del suddetto articolo è compreso il coniuge non legalmente separato ma non il convivente more uxorio, sottolineando la differenza esistente tra la condizione di coniuge e di convivente: i rapporti di parentela infatti “sono incontrovertibili e agevolmente riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche, anche con riguardo all’epoca della loro instaurazione, il che sempre non avviene nella convivenza more uxorio, il cui accertamento in punto di fatto è normalmente rimesso alla dichiarazione degli stessi interessati”.
Ora il caso verrà riaperto e gli atti saranno inviati alla Corte di appello di Brescia che dovrà prendere la decisione sull’imputabilità per ricettazione del compagno della donna.
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