Per i dipendenti CdC anzianità divisa in due

Pubblicato il 13 novembre 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 324 del 9 novembre 2007, chiarisce che le indennità di anzianità dei dipendenti della Camera di Commercio, l’una tantum sostitutiva della pensione da parte del Fondo di previdenza, sono soggette ad un trattamento differenziato a seconda dell’anno di formazione. Per la parte di indennità maturata al 31 dicembre 2000 valgono le regole in vigore prima del Dlgs 47/2000 che comportano l’abbattimento dell’imponibile per l’importo dei contributi versati al lavoratore fino ad un massimo del 4% dell’intero ammontare; mentre, la parte maturata dopo il 31 dicembre 2007 è imponibile al netto degli stessi contributi senza limitazione. Inoltre, viene detto specificato che la disciplina è applicabile se negli statuti dei fondi o casse di previdenza non siano previste clausole che consentono l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy