L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 324 del 9 novembre 2007, chiarisce che le indennità di anzianità dei dipendenti della Camera di Commercio, l’una tantum sostitutiva della pensione da parte del Fondo di previdenza, sono soggette ad un trattamento differenziato a seconda dell’anno di formazione. Per la parte di indennità maturata al 31 dicembre 2000 valgono le regole in vigore prima del Dlgs 47/2000 che comportano l’abbattimento dell’imponibile per l’importo dei contributi versati al lavoratore fino ad un massimo del 4% dell’intero ammontare; mentre, la parte maturata dopo il 31 dicembre 2007 è imponibile al netto degli stessi contributi senza limitazione. Inoltre, viene detto specificato che la disciplina è applicabile se negli statuti dei fondi o casse di previdenza non siano previste clausole che consentono l’erogazione di anticipazioni periodiche sull’indennità.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".