Per i debiti col Fisco un’istanza per dilatare la rateazione

Pubblicato il 19 gennaio 2012

 La manovra Monti porta, a livello di riscossione, interventi diretti a dare respiro a quei contribuenti, in debito con l’Erario, che si trovano in affanno per il pagamento delle rate. Equitalia potrà concedere “una tantum” una proroga della rateazione dei ruoli. In caso di dilazione per “avvisi bonari” eliminata la richiesta di garanzia per rate superiori a 50.000 euro.

 L’articolo 10, commi da 13-bis a 13-terdecies, del Decreto Monti – D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 – vuole rendere più accessibile la possibilità al contribuente in difficoltà nel pagamento delle rate di ottenere una dilazione; inoltre la prevista ipotesi di decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata è stata commutata in un regime meno penalizzante. Da segnalare anche la caducazione della prestazione di garanzia in caso di dilazione concessa per gli avvisi bonari e la riforma degli aggi spettanti al concessionario.

SOPPRESSIONE DELLA GARANZIA NELLA DILAZIONE PER AVVISI BONARI

Il comma 13-decies del D.L. Monti ha effettuato un intervento di allineamento della normativa riguardante la rateazione per somme dovute a seguito di operazioni di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi con quella vigente per rateazione conseguente ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale.

 Infatti con il D.L. n. 98/2011 è stata modificata la disciplina per accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale, eliminando del tutto la necessità della garanzia, prima richiesta nel caso di rate successive alla prima superiori a 50.000 euro; il medesimo criterio, però non era stato applicato in caso di dilazione conseguente ai c.d. avvisi bonari, per i quali, quindi, vigeva l’obbligo di fornire garanzia nel caso di rate successive alla prima superiori, in totale, a 50.000 euro.

Ora, per mezzo del D.L. n. 201/2011, il contribuente non è più tenuto a prestare fidejussioni a fronte della concessione di rateizzazione, di qualunque importo si tratti. Si è quindi provveduto ad unificare la disciplina delle dilazioni fra gli istituti deflativi del contenzioso e gli avvisi bonari.

Si rammenta che le somme dovute a seguito degli avvisi bonari possono essere rateizzate, senza dover dimostrare la difficoltà economica, in 6 rate trimestrali di pari importo ovvero, per somme superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere versata nei 30 giorni successivi alla comunicazione di avviso bonario.

VERSAMENTO TARDIVO DELLE RATE

Le modifiche apportate all’articolo 3-bis del Decreto Legislativo n. 462/1997 dal comma 13-decies dell’articolo 10 in commento rendono più morbido il quadro sanzionatorio per il mancato pagamento delle rate concesse per l’avviso bonario.

SITUAZIONE PRIMA DEL D.L. MONTI

SITUAZIONE DOPO IL D.L. MONTI

Mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata → perdita del beneficio della rateazione. Ne consegue l’iscrizione a ruolo delle somme dovute + le sanzioni, senza riduzione, per omesso versamento

- Mancato pagamento delle prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria → perdita del beneficio della rateazione.

- Mancato pagamento delle rate successive alla prima entro il termine di scadenza della rata successiva → perdita del beneficio della rateazione.

Ne consegue l’iscrizione a ruolo delle somme restanti dovute + interessi e sanzioni in misura piena.

- Tardivo versamento di una rata successiva alla prima ma effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva → iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione pari al 30% della rata versata


Nell’ipotesi del tardivo pagamento delle rate conseguente alla prima la legge prevede che l’iscrizione a ruolo possa essere evitata se il contribuente “sana” il versamento avvalendosi del ravvedimento operoso, ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

L’utilizzo di tale istituto comporta la riduzione delle sanzioni da omesso versamento a un decimo/un ottavo del minimo, per cui gli importi sono i seguenti:

§ 0,2% per ciascun giorno di ritardo fino al 14°

§ 3% per ciascun giorno dal 15° al 30°

§ 3,75% per ritardi superiori al 30° giorno ma entro il termine di pagamento della rata successiva.


Decorrenza
- Gli effetti decorrono dal 28/12/2011; di conseguenza le novità sono attribuibili anche ai contribuenti che hanno richiesto la rateazione per avviso bonario ma questa è stata negata per mancata o tardiva presentazione della garanzia oppure ai contribuenti che si sono visti revocare la rateazione per tardivo pagamento di una rata successiva alla prima ma pagata entro il termine di scadenza della successiva.

PROROGA DELLA RATEAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

I commi 13-bis e 13-ter del D.L. n. 201/2011 intervengono sulla disciplina riguardante la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo operando modifiche all’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

La disposizione, al comma 1, permette all’agente della riscossione di concedere, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la suddivisione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili.

Conseguenza del mancato versamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive è la decadenza dalla rateazione insieme alla riscossione immediata dell’intero importo residuo. A questo quadro viene aggiunto il comma 1-bis che stabilisce:

ü ferma la disposizione del comma 1, la possibilità per il contribuente, in caso di nuovo peggioramento delle condizioni economiche, di ottenere una proroga della dilazione, una sola volta e fino a 72 mesi

ü la possibilità per il contribuente di chiedere la riformulazione del piano di rateazione per passare dalla restituzione a rate costanti ad una a rate variabili di importo crescente per ciascun anno.


Sulla base di tale norma, il contribuente può accedere ad una ulteriore proroga, fino a 72 mesi, a patto che sia in ordine con le precedenti rate, qualora abbia avuto un peggioramento della sua situazione finanziaria.

Per ottenere la proroga della dilazione è necessaria la presentazione di un’istanza in cui va fornita prova del peggioramento economico.

I criteri in base ai quali Equitalia valuta la prova relativa al peggioramento della situazione sono gli stessi di quelli validi per la prima operazione di rateazione in proroga ed evidenziati nella direttiva n. 12/2011:

per richieste di debiti di importo fino a 5 mila euro, è sufficiente una semplice richiesta motivata attestante la nuova situazione di difficoltà

per importi superiori a 5 mila euro, l’accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà viene svolto differenziando tra tipologia giuridica di soggetti: persone fisiche, titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati da una parte e altre categorie giuridiche di soggetti dall’altra (società di capitali, ecc.)

Per i soggetti della prima categoria - persone fisiche, titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – si fa riferimento all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che deve quindi contenere valori inferiori rispetto a quello presentato in sede di prima richiesta di dilazione.

Se il modello in possesso è ancora valido, perché si versa ancora nell’anno di validità, il debitore dovrà dare prova dell’esistenza di eventi successivi che hanno dato luogo al peggioramento della situazione reddituale (ad es., perdita di lavoro di un componente della famiglia, chiusura della ditta individuale, nascita di figli all’interno del nucleo familiare).

Per gli altri soggetti, il riferimento va ai parametri che costituiscono l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa, i quali dovranno essere il più aggiornati possibile.

Il comma 13-ter dell’art. 10, D.L. n. 201/2011 precisa che, con riferimento alle dilazioni concesse fino al 28/12/2011, Equitalia potrà riconoscere tale dilazione in proroga ai contribuenti che non hanno ottenuto la prima dilazione in proroga, ex D.L. n. 225/2010.

AGGI DI RISCOSSIONE

 Il D.L. 201/2011 ha apportato modifiche al sistema di riscossione degli aggi dei concessionari stabilendo che la remunerazione dovrà basarsi non più sull’aggio bensì sui costi sostenuti per la riscossione risultanti dal bilancio certificato delle società di Equitalia.

La quantificazione è affidata all’emanazione di apposito decreto da parte Ministero dell’economia da approvarsi entro il 31 dicembre 2013. Fino allora l’aggio sarà conteggiato senza tener conto della modifica decisa dal decreto Monti.

Il passaggio non dovrà comportare nuovi oneri per il contribuente.

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