L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 317 del 7 novembre 2007, ribadisce il no all’esonero dalla rettifica della detrazione Iva per le aziende che hanno comprato fabbricati abitativi fra il 1° gennaio e il 4 luglio 2006. Si ricorda che fino al 4 luglio 2006 la cessione di immobili abitativi da parte di imprese di compravendita era soggetta ad Iva, dunque si poteva detrarre; dopo tale data le cessioni in questione sono esenti Iva, conseguentemente non è possibile detrarre l’imposta. Con la risoluzione in oggetto si ribadisce quanto affermato con la circolare 12/E in cui l’Agenzia spiegava che gli immobili a destinazione abitativa acquistati nel 2006 non sono interessati dalla normativa di esonero della rettifica – articolo 35, comma 9, del Dl 223/06 – ma dalla disciplina del pro-rata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".