Ancora nulla da fare per una riforma strutturata delle pensioni. Se infatti la legge di Bilancio 2022 ha dato il battesimo all'attesa revisione degli ammortizzatori sociali, sul fronte previdenziale la partita è ancora tutta da giocare.
Lo scorso 20 dicembre il Governo ha avviato una interlocuzione con i sindacati, aprendo ufficialmente il cantiere per la riforma della legge Fornero.
Il confronto verterà su tre assi: flessibilità in uscita, previdenza per i giovani e per le donne e previdenza complementare.
In attesa di conoscere i contenuti della prossima riforma delle pensioni, è bene soffermarci sulle novità "ponte" della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) per i lavoratori del settore privato.
In sostituzione di Quota 100, la legge di Bilancio 2022 introduce Quota 102 ossia la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata per i soggetti che raggiungono i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni nel corso del 2022.
La Manovra finanziaria modifica infatti l’art. 14 del decreto legge n. 4 del 2019 che disciplinava Quota 100 e il relativo diritto di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, diritto riconosciuto, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021.
N.B. Pur essendo scaduta la fase sperimentale lo scorso 31 dicembre, è opportuno comunque ricordare che il diritto ad accedere a Quota 100 conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente.
Non cambia invece la platea dei destinatari circoscritta agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonchè alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre, anche per Quota 102, come per Quota 100, valgono le seguenti regole:
⦁ il requisito dell'età anagrafica (64 anni) non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita;
⦁ gli iscritti a due o più gestioni previdenziali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle stesse gestioni, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS;
⦁ la pensione, dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
⦁ il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente.
Ai lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi) che hanno maturato i requisiti previsti per Quota 102 si applica la finestra trimestrale e quindi il diritto all'assegno pensionistico si consegue, alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (le prime uscite con Quota 102 avverranno pertanto dal 1° maggio 2022).
Novità anche per l'APE sociale. Secondo stime ufficiali, gli interventi estensivi della legge di Bilancio 2022 apriranno le porte della prestazione complessivamente, per il 2022, a circa 21.200 soggetti.
La disciplina dell'APE sociale è contenuta nell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016. Introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021, termine da ultimo prorogato dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 339, L. 178/2020), l'istituto dell'APE sociale consiste in una indennità ponte, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni che si trovino in particolari condizioni (disoccupati, caregivers, disabili gravi o lavoratori addetti a mansioni gravose).
La legge di Bilancio 2022 proroga a tutto il 2022 la sperimentazione dell'APE sociale e apporta alcune rilevanti novità alla disciplina con effetto dal 1° gennaio 2022.
Fino al 31 dicembre 2021, per ottenere l'APE sociale coloro che si trovavano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, oltre ad essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, dovevano aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione NASpI da almeno 3 mesi.
La legge di Bilancio 2022, con effetto dal 1° gennaio 2022, sopprime il riferimento al termine di 3 mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione. Con la conseguenza che i disoccupati non dovranno più attendere tre mesi dalla conclusione della NASpI per accedere all'APE sociale. Secondo le stime, ciò consentirà l'accesso alla prestazione di circa 1.500 soggetti.
L'intervento del legislatore non si ferma qui.
Viene in aggiunta estesa la platea dei lavoratori addetti a mansioni gravose che possono accedere all'APE sociale ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato 3 della legge di Bilancio 2022 a condizione che (lettera d) del comma 179) siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.
Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat) il requisito dell’anzianità contributiva è ridotto ad almeno 32 anni.
(Elenco delle categorie professionali, individuate sulla base della classificazione ISTAT, che accedono al beneficio dell’APE sociale e che si aggiungono (in base a quanto riportato dalla Relazione illustrativa al provvedimento) all’elenco di cui all’allegato C) alla legge n. 232/2016.
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
3.2.1 – Tecnici della salute
4.3.1.2 – Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3 – Operatori della cura estetica
5.4.4 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
6 – Artigiani, operai specializzati, agricoltori
7.1.1 – Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali
7.1.2 – Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.4 – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5 – Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1 – Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 – Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2 – Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3 – Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4 – Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2 – Portantini e professioni assimilate
8.3 – Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 – Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
alla legge n. 232/2016, in vigore dal 1° gennaio 2018.
A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne
Opzione donna è un trattamento di pensione anticipata introdotto in via sperimentale dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 e via via prorogata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 336, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).
La pensione è calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è erogata, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La legge di Bilancio 2022, modificando l’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, proroga Opzione donna per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Cambia infine l'ente gestore delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti.
Dal 1° luglio 2022 infatti la gestione passa dall’INPGI all'INPS e il regime pensionistico viene uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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