Sono considerati “neutralizzati” gli anni non lavorati dopo aver raggiunto i requisiti minimi pensionistici. Quindi, i periodi di disoccupazione successivi alla maturazione dell’età pensionabile non possono portare all’erogazione di un assegno pensionistico di importo inferiore a quello spettante al momento del perfezionamento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione.
Ne dà notizia l’INPS, con il messaggio 883 del 23 febbraio 2022, recependo gli effetti della sentenza n. 82/2017 della Corte Costituzionale. Secondo tale sentenza, qualora il diritto a pensione sia già sorto in conseguenza di contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore.
Gli effetti riguardano le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 e che hanno la quota retributiva. La platea riguarda potenzialmente coloro che, nell’ultimo quinquennio contribuito, precedente la decorrenza della pensione, vantino periodi di disoccupazione, non necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi. In tali periodi rientrano quelli in cui è stata erogata l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti, Aspi, mini-Aspi e Naspi, nonché l’indennità di disoccupazione ai lavoratori rimpatriati e quella legata ai contributi agricoli.
Le prestazioni oggetto di ricalcolo sono quelle di vecchiaia e di anzianità liquidate nei confronti dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 nonché coloro che, a tale data, vantavano comunque una anzianità inferiore ai 18 anni.
La neutralizzazione dei periodi non può essere effettuata nell’ipotesi in cui questi siano necessari per perfezionare il diritto a pensione, nonché per la liquidazione della prestazione alla relativa decorrenza (eventuali differimenti come la finestra).
Il ricalcolo riguarda:
L’assegno determinato con l’esclusione dei periodi di disoccupazione dovrà essere adeguato agli aumenti di legge intervenuti tempo per tempo e sarà messo in pagamento se di importo più favorevole rispetto a quello calcolato con l’intera contribuzione. Tuttavia, il ricalcolo, dall’originaria decorrenza, sarà effettuato a domanda degli interessati, ma la corresponsione degli arretrati avverrà, di norma, nei limiti della prescrizione quinquennale.
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