Pensioni, le osservazioni CNO sul PEPP

Pubblicato il 26 maggio 2022

Il CNO dei Consulenti del Lavoro esprime una sostanziale soddisfazione in merito al testo dello schema di decreto legislativo con cui vengono recepite e attuate le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul Prodotto pensionistico individuale europeo (PEPP). La frammentazione del panorama pensionistico europeo e una commistione di norme europee e nazionali con diversi trattamenti fiscali, ha limitato sino ad ora i trasferimenti di attivi finanziari all’interno dell’UE. Lo strumento, viceversa, spinge nella direzione di consentire la mobilità internazionale in un’ottica di tutela della posizione pensionistica, non solo di primo pilastro, degli assicurati, senza ripercussioni in caso di esperienze professionali e di vita privata in più nazioni. L’introduzione dei PEPP tende, inoltre, ad aumentare sia la copertura pensionistica privata che i fondi destinati agli investimenti a lungo termine.

Sul punto, i CdL – con l’atto di Governo n. 389 del 24 maggio 2022 – ha evidenziato alcuni punti di attenzione che, a parere del Consiglio Nazionale, potrebbero, col tempo, rappresentare delle criticità.

PEPP, lo schema di decreto legislativo

Il regolamento del parlamento e del Consiglio 2019/1238 ha introdotto, negli ordinamenti nazionali, il prodotto pensionistico individuale paneuropeo che deve considerarsi complementare rispetto a “eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali” (art. 2, comma 1, lett. a). Esso si inserisce nel c.d. terzo pilastro previdenziale.

Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo o PEPP è un “prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un’impresa finanziaria ammissibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nell’ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un’associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento

L’accesso al prodotto pensionistico avverrà su base individuale e volontaria mediante la sottoscrizione del cosiddetto contratto Pepp, che dovrà soddisfare determinati requisiti, ovverosia:

PEPP, opzioni di decumulo

In riferimento alle opzioni di decumulo, tenendo ferma la presenza di tutte le forme di liquidazione previste dalla normativa per i fondi pensione italiani dal decreto legislativo n. 252/2005, relativamente ad anticipazioni, riscatti ante pensionamento e alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), il testo del decreto attuativo in esame prospetta ulteriori opzioni rispetto alla disciplina di settore della previdenza complementare italiana, garantendo una gamma di opzioni più ampia.

Questo è il caso della opzione relativa ai c.d. “prelievi” e alla possibilità di beneficiare sempre ed in via generalizzata della prestazione in capitale al 100% in alternativa alla rendita. In tal caso, però, verrà applicata la tassazione del 23%. Ciò rappresenta, pur se potenzialmente, un rischio di “cannibalizzazione” degli strumenti già previsti dall’ordinamento italiano e che hanno in qualche modo fidelizzato gli assicurati.

PEPP, fase di accumulo

Venendo alla fase di accumulo, un aspetto rilevante, all’art. 10 del decreto attuativo oggetto della presente nota riguarda l’esclusione del TFR maturato e maturando dall’ambito delle possibili fonti di finanziamento del PEPP, benché non chiaramente esplicitata nel testo del decreto legislativo.

Questo aspetto risponde alla volontà, espressa a livello europeo, di creare un terzo pilastro della previdenza complementare che si affianchi agli schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali e sia alternativo ai fondi aperti ad adesione individuale e ai Pip già esistenti in Italia, escludendo dunque il rischio della suddetta cannibalizzazione per la fonte di accumulo più ingente dei lavoratori subordinati.

PEPP, complessità dello strumento

L’introduzione del PEPP rappresenterà una maggior complessità del panorama degli strumenti di previdenza complementari presenti nel nostro Paese.

Per evitare che i lavoratori, ma anche i datori di lavoro, categoria che il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assiste quotidianamente, possano “subire” tale incremento di complessità con difficoltà gestionali e incertezze applicative nonché di convenienza che possano minare alla base la diffusione e l’utilizzo di tali strumenti, si ritiene fortemente auspicabile che si preveda una voce di accantonamento nella spesa pubblica tesa a finanziare iniziative, digitali come in presenza, di formazione e informazione a opera di enti certificati, intermediari e professionisti che possano concretamente fungere da facilitatori nella comprensione della utilità e della combinabilità dei diversi strumenti di previdenza complementare che si arricchiscono così di una dimensione genuinamente internazionale, destinata a divenire sempre più diffusa nella fase di auspicata ripresa conseguente all’esaurimento della pandemia da Covid-19.

PEPP, consulenza previdenziale strategica e accesso alle informazioni

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dei cittadini in merito all’importanza della corretta gestione della propria posizione previdenziale e, di conseguenza, appare sempre più evidente la necessità di fornire consulenza ai lavoratori in tale ambito. In materia di previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti, l'attività dei Consulenti del Lavoro è protesa, tra l'altro, alla costruzione proprio della posizione previdenziale dei lavoratori, tramite l'elaborazione ed invio mensile dei modelli Uniemens.

Ai fini della gestione di queste attività occorre tuttavia un dato di partenza fondamentale e insostituibile che è rappresentato dall'estratto conto contributivo del lavoratore. Tale documento rileva, in maniera incisa, per lo studio e la progettazione di un piano pensionistico complessivo, efficace e calibrato sulla singola posizione previdenziale, che tenga conto, ovviamente, anche dell’apporto dei versamenti di previdenza complementare.

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