L’INPS, con messaggio n. 5395 del 26 agosto 2015, ha illustrato la lavorazione effettuata a livello centrale per assicurare, a partire da settembre 2015, l’aumento mensile delle pensioni riconosciuto in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.
A tal proposito, è stato evidenziato che non sono interessate dall’applicazione della disposizione in questione le prestazioni assistenziali e le prestazioni di accompagnamento alla pensione.
Specifica il messaggio che sono state ricostituite a livello centrale:
le pensioni AGO e convenzioni internazionali dirette;
le pensioni AGO e Convenzioni internazionali ai superstiti indirette;
le pensioni AGO e convenzioni internazionali di reversibilità con decorrenza fino al 12/2011 compreso.
La decorrenza del calcolo degli arretrati è dal gennaio 2012, ovvero dalla decorrenza della pensione se successiva.
Non sono state, invece, trattate le pensioni i cui intestatari risultano titolari di assegno vitalizio per cariche elettive, le quali saranno elaborate dopo la comunicazione dei relativi importi da parte degli enti erogatori.
Non sono state, inoltre, ricostituite a livello centrale:
tutte le pensioni dei fondi speciali;
tutte le pensioni delle gestioni pubbliche;
tutte le pensioni delle gestioni di spettacolo e sport;
le pensioni ai superstiti di pensionato AGO e Convenzioni internazionali con decorrenza successiva a 12/2011.
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