Via libera alla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua (cd. pensioni d’oro). Infatti, a partire dal cedolino pensionistico di giugno 2019, l’elaborazione centrale da parte dell’INPS ha provveduto ad effettuare le seguenti attività:
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 1926 del 20 maggio 2019. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale rammenta che il cedolino pensionistico di giugno 2019 conterrà anche il recupero della differenza relativa al periodo “gennaio – marzo 2019”, alla luce della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 (art. 1, co. 260, della L. n. 145/2018).
Inoltre, precisa l’INPS, il cedolino del mese di giugno 2019 conterrà anche le modalità di calcolo della riduzione delle pensioni di importo elevato, nonché una specifica analisi e descrizione delle voci relative alle trattenute operate.
Come accennato in premessa, la riduzione delle cd. pensioni d’oro riguarda tutti quei trattamenti pensionistici di importo superiore ai 100.000 euro lordi annui. La decurtazione, ai sensi dell’art. 1, co. 261 e ss., della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), avviene mediante l’applicazione di un contributo di solidarietà a scaglioni.
In particolare, il legislatore ha previsto le seguenti percentuali di riduzione:
Il taglio dei trattamenti pensionistici avrà una durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Il contributo di solidarietà non si applica indistintamente a tutte le pensioni eccedenti i 100.000 euro lordi annui. La norma, infatti, prevede che il taglio è operativo nei confronti dei trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995.
Restano, invece, escluse dalla norma alcune specifiche categorie di pensioni, ossia:
Infine, sono esclusi dal taglio tutti coloro che cumulano i contributi per giungere alla pensione. Infatti, l’Istituto Previdenziale prevede espressamente che il taglio:
Ne discende che non sono colpiti dal contributo di solidarietà: i trattamenti in totalizzazione, le pensioni o le quote di pensione a carico della gestione separata, così come quelle ottenute con il vecchio cumulo del D.Lgs. n. 184/1997 per pensioni contributive.
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