Il disegno di legge di Bilancio 2023 licenziato dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022, tra le altre novità, interviene sul meccanismo di rivalutazione delle pensioni per adeguarle al costo della vita e contrastare gli effetti negativi dell'inflazione che ha raggiunto livelli record.
L'intervento del Governo ruota intorno a due assi:
1) rivedere il meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 adottando un sistema che, come vedremo più avanti, penalizza le pensioni più ricche;
2) incrementare l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
Analizziamo di seguito le novità in arrivo facendo presente tuttavia che si è in attesa del testo ufficiale del provvedimento.
La Manovra finanziaria 2023 modifica il meccanismo di rivalutazione delle pensioni per il 2023-2024.
In pratica si torna ad un criterio di calcolo della perequazione più sfavorevole perchè applicata, in percentuale, sull’importo complessivo delle pensioni (come era successo anche precedentemente e fino al 2021) e non più per scaglioni del montante delle pensioni, come invece accaduto nel 2022.
Di seguito si mettono a confronto i meccanismi applicati dal 2020 e quelli che si applicherebbero nel prossimo biennio.
Biennio 2020-2021 (*) |
Per il 2022 (**) |
Biennio 2023-2024 (***) |
100% dell’adeguamento per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS 77% per le pensioni di importo superiore a 4o e fino a 5 volte il trattamento minimo INPS 52% per i trattamenti superiori a 5 a fino a 6 volte il trattamento minimo INPS 47% per i trattamenti superiori a 6 e fino a 8 volte il trattamento minimo INPS 45% per le pensioni superiori a 8 e fino a 9 volte il trattamento minimo INPS 40% per le superiori a 9 volte il trattamento minimo INPS |
100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS |
100% sulle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS 80% sulle pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS 55% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS 50% sulle pensioni tra 6 e 8 volte il trattamento minimo INPS 40% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il trattamento minimo INPS 35% sulle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS |
(*) Legge n. 160/2019, art. 1, comma 477.
(**) Legge n. 160/2019, art. 1, comma 478
(***) Disegno di legge di Bilancio 2023.
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NOTA BENE: Dal raffronto si deduce che mentre non cambierà sostanzialmente nulla per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS, che continueranno a ricevere la pensione perequata per intero, per tutte le altre pensioni la perequazione sarà calcolata secondo percentuali (e fasce) che comporteranno un discreto ridimensionamento dell'importo dell'assegno, in particolare per le pensioni più ricche.
ATTENZIONE: I valori definitivi per l’anno 2022 (perequato all’1,9%) del trattamento minimo sono i seguenti (circolare n. 120 del 26 ottobre 2022):
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Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi |
Assegni vitalizi |
1° gennaio 2022 |
525,38 € |
299,49 € |
Importi annui |
6.829,94 € |
3.893,37 € |
Un altro intervento previsto per il biennio 2022-2023 riguarda gli importi delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.
L'incremento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante.
Tale incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.
Infine, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio.
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