I figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.
A seguito di richieste di chiarimento, l’INPS con il messaggio n. 2758 del 21 giugno 2016, ha fornito le alcune precisazioni.
Il figlio superstite conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione.
Il figlio superstite che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.
Chiarisce l’Istituto che, al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.
Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.
Conclude il messaggio n. 2758/2016 specificando che in caso di superamento del limite reddituale sarà revocato il trattamento pensionistico e recuperate le somme indebitamente corrisposte mentre, in caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale, sarà riconosciuto il diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed il pagamento dei relativi arretrati.
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