Pensione in regime di cumulo

Pubblicato il 10 marzo 2016

L’INPS, con messaggio n. 1094 del 9 marzo 2016, ha fornito chiarimenti in materia di valutazione della contribuzione estera con riferimento alla pensione in regime di cumulo.

Infatti si rammenta che ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla Gestione Separata, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione.

Pensione di vecchiaia in regime di cumulo

Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, evidenzia il messaggio che la totalizzazione internazionale consente di tenere conto, dei contributi maturati nei Paesi dove l'interessato ha lavorato.

L'importo della pensione, invece, viene calcolato da ciascuno Stato in proporzione ai contributi nello stesso versati.

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia in regime di cumulo, può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extraUE legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (pari ad 1 anno) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Tale contribuzione estera va considerata, ai soli fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, anche nell’ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo

Qualora, invece, a seguito di ricostituzione della pensione di vecchiaia in cumulo, risulti perfezionato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni oggetto del regime di cumulo, l’INPS revocherà la pensione di vecchiaia in cumulo dalla decorrenza originaria e recupererà le somme indebitamente corrisposte a tale titolo, nei limiti del termine decennale di prescrizione.

Infatti, specifica il messaggio n. 1094/16, il perfezionamento dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una gestione fa venir meno fin dall’origine la condizione prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo.

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