Avvocati: obbligo di cancellazione dall'albo professionale come requisito per accedere alla pensione di anzianità a carico di Cassa Forense.
In assenza di qualsiasi abrogazione, deroga o modifica, la disposizione di cui all'articolo 3, della Legge n. 576/1980 - che prevede la cancellazione dall'albo professionale degli avvocati e procuratori, quale requisito per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - deve ritenersi immutata.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 2225 del 25 gennaio 2019.
Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato come, per costante orientamento di legittimità, il requisito della cessazione di ogni attività lavorativa subordinata per l'accesso dei lavoratori dipendenti alla pensione di anzianità è rimasto immutato anche dopo la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, avvenuta con la Legge n. 335/1995. Quest'ultima, infatti ne ha modificato soltanto i requisiti assicurativi e contributivi.
Ciò detto, non è configurabile nemmeno un'abrogazione tacita della disposizione che prevede l'analogo requisito della cancellazione dall'albo professionale per l'accesso alla pensione di anzianità a carico della Cassa di previdenza degli avvocati, a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma del 1995.
Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha rigettato il ricorso presentato da un legale contro la decisione con cui, nel merito, era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti di Cassa Forense, volta ad ottenere la pensione di anzianità.
Lo stesso, aveva asserito di averne maturato il requisito assicurativo e contributivo mediante totalizzazione della contribuzione versata presso l'INPS con gli anni di contribuzione alla Cassa, pur non avendo provveduto alla cancellazione dall'Albo professionale.
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