Pensione anticipata marittimi

Pubblicato il 01 aprile 2016

L’INPS, con messaggio n. 1398 del 30 marzo 2016, ha risposto ad un quesito posto da alcune sedi sui  prolungamenti previsti dalla Legge n. 413/1984 e, più nello specifico, se gli stessi debbano essere considerati tra i periodi che escludono la penalizzazione ai sensi dell’articolo 24, D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011.

Ricorda a tal proposito l’Istituto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

L’art. 1, comma 299, Legge n. 208/2015 ha esteso la riduzione suddetta anche ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni dal 2012 al 2014, limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Inoltre, viene sottolineato che le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di CIGO, per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33, Legge n. 104/1992.

Con la circolare n. 74/2015 è stato precisato che l’anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro va intesa come contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

Con l’istituto del prolungamento di cui alla citata Legge n. 413/1984, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, coperti da contribuzione, vengono prolungati in successione temporale del periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.

Tale periodo di prolungamento va considerato coma attività di navigazione.

Quindi, conclude il messaggio INPS, la contribuzione in questione, condividendo la medesima natura della contribuzione che “prolunga”, non deve essere considerata ai fini della riduzione percentuale di cui sopra.

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