Penalmente sanzionato il medico reperibile che non si reca al reparto

Pubblicato il 16 marzo 2013 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 12726 del 15 marzo 2013 – il servizio di pronta disponibilità del chirurgo previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 è finalizzato ad assicurare una più efficace assistenza sanitaria nelle strutture ospedaliere ed in tal senso è integrativo e non sostitutivo del turno cosiddetto di guardia. Esso presuppone, pertanto, da un lato la concreta e permanente reperibilità del sanitario e, dall’altro, l’immediato intervento del medico presso il reparto in tempi tecnici concordati e prefissati, una volta che dalla Sede ospedaliera ne sia stata comunque sollecitata la presenza.

Così, concretandosi l’atto dovuto nell’obbligo di assicurare l’intervento nel luogo di cura, il sanitario non può sottrarsi alla chiamata deducendo che, secondo il proprio giudizio tecnico, non sussisterebbero i presupposti dell’invocata emergenza. Ne consegue che il chirurgo in servizio di reperibilità, chiamato dal medico già presente in ospedale che ne sollecita la presenza in relazione ad una ravvisata urgenza di intervento chirurgico, è tenuto a recarsi subito in reparto e visitare il medico, “non essendogli consentito di sindacare a distanza la necessità e l’urgenza della chiamata”.

Sulla scorta di detti assunti la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rifiuto di atti d'ufficio disposta dalla Corte d'appello di Perugia nei confronti di un medico che, mentre era in servizio di reperibilità, aveva rifiutato di recarsi in reparto, una volta sollecitato dal collega, al fine di prestare la propria opera in favore di un giovane urgentemente ricoverato al pronto soccorso.
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