La durata delle pene accessorie temporanee previste dall'articolo 12 del Decreto legislativo n. 74/2000, conseguenti alla condanna per reati tributari, deve essere uniformata, dal giudice, a quella della pena principale inflitta. Ciò ai sensi dell'articolo 37 del Codice penale.
Da questo principio discende che la pena principale e quella accessoria devono avere la stessa durata ma non che la pena accessoria debba applicarsi secondo il quantum edittale scelto per la pena principale.
Non è vero, infatti, che se la pena principale viene applicata nel minimo edittale anche la pena accessoria deve essere riconosciuta nella sua minima estensione: ciò che, invero, rileva è che la durata concretamente determinata sia la medesima.
Così la Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 36407 del 26 agosto 2019.
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