Pec. Scadenza vicina per la comunicazione al Registro imprese
Pubblicato il 24 novembre 2011
Salvo proroghe dell’ultimo minuto, le società che devono ancora comunicare il loro indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese hanno ancora qualche giorno a loro disposizione: la scadenza è prevista per martedì 29 novembre 2011.
La Pec è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard con in più l’aggiunta di alcune caratteristiche, come quella della sicurezza e certificazione della trasmissione, che rendono i messaggi opponibili a terzi.
L’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese è stato introdotto dal
Dl n. 185/2008, convertito nella legge 2/2009, in vigore il 29 novembre dello stesso anno. La norma dispone che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le imprese dotate di forma societaria, devono avere comunicato al Registro l’indirizzo di posta elettronica certificata. Dunque, la scadenza ultima per le società già esistenti alla data del 29 novembre 2008, per eseguire l'adempimento è fissata al prossimo martedì. Per le società che, invece, si sono costituite dopo il 29 novembre 2008, l’obbligo è parte integrante della domanda di iscrizione al registro delle imprese, tanto che nel caso di mancato adempimento si potrà procedere con il rifiuto della domanda.
Lo scorso 3 novembre 2011, il Ministero Sviluppo Economico ha emanato la
circolare 3645/C, ad oggetto: “
Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo di PEC delle imprese costituite in forma societaria”, con la quale, in vista dell’avvicinarsi della scadenza, ha fornito, alle imprese ed alle Camere di commercio, le indicazioni operative per una corretta applicazione della normativa in materia di attuazione della sopracitata disposizione, imponendo che tutte le società iscritte al registro delle imprese siano dotate di indirizzo di PEC, qualunque sia la data di iscrizione delle stesse.
Il mancato adempimento porta all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile. Lo Statuto delle imprese (
legge n. 180/2011) è però intervenuto fissando un
range entro cui far oscillare la suddetta sanzione, dimezzandone l’importo. Oggi, infatti, il valore della sanzione può andare da un minimo di 103 ad un massimo di 1.032 euro; riducendosi ad un terzo per le imprese che adempiono entro i trenta giorni successivi alla scadenza.
Per quanto riguarda gli ordini professionali, secondo le stime del dipartimento per la Digitalizzazione della Pa sono circa 1,2 milioni i professionisti con Pec. Secondo il Cup, circa il 75% degli iscritti agli Ordini (i primi ad essere obbligati dal Dl 185/08) hanno già l'indirizzo di posta certificata (circa 1,5 milioni). Gli Ordini, come previsto dalla legge di Stabilità (la n.
183/2011), in vigore dal 1° gennaio 2011, devono pubblicare entro il 31 gennaio successivo l’elenco riservato alla Pa, con i dati degli iscritti e con il loro indirizzo Pec. Il mancato adempimento o il rifiuto reiterato sono “
motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente”.
Marina Calderone, presidente del Cup e dei consulenti del lavoro, commenta asserendo che la Pec rischia di trovare impreparata la Pa, che dovrebbe ora dialogare tramite posta elettronica non solo con professionisti e cittadini, ma anche con un numero sempre crescente di imprese. Aumentando il numero degli interlocutori che utilizzano il canale PEC, il dialogo stesso potrebbe diventare più difficile.
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