Patto parasociale, nomina e compenso dell’amministratore designato

Pubblicato il 24 novembre 2021

Affinché l'amministratore designato in un patto parasociale acquisti, ex art. 1411 c.c., il diritto soggettivo all'espressione del voto in assemblea in favore della sua nomina e di un determinato compenso in esso decisi, è necessario che venga accertato l'intento dei soci sottoscrittori di attribuire direttamente ed immediatamente al terzo il diritto soggettivo in esame.

Solo in questo caso, infatti, l'amministratore può vantare un’eventuale pretesa risarcitoria in caso di inadempimento, laddove ne sussistano tutti gli elementi costitutivi.

Inoltre, il patto di sindacato, in cui i soci abbiano stabilito la rielezione di un soggetto alla carica di amministratore per due successivi trienni non può essere considerato nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 cod. civ.

Questo perché tale patto ha effetti organizzativi del voto meramente interni ed obbligatori e non pone in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare.

Sono i principi espressi dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 36092 del 23 novembre 2021, pronunciata in materia di nomina e compenso dell’amministratore designato in un patto parasociale.

La Cassazione su patti di sindacato e contratto a favore di terzo

Nella decisione, è stato ricordato che i patti di sindacato costituiscono un accordo tra i soci che vi partecipano al fine dell'assunzione preventiva delle decisioni concernenti la vita sociale, tali da rendere più organizzata e fluida l'adozione delle successive deliberazioni ad opera dell'assemblea dei soci, organo destinato a provvedervi.

I soci, in tal modo, raggiungono un accordo, obbligandosi ad esercitare diritti che derivano loro dall'adesione al contratto di società secondo modalità concordate.

La funzione tipica del patto è di stabilire in anticipo un indirizzo unitario all'organizzazione sociale, quale strumento di razionalizzazione e stabilizzazione del governo societario.

Come tale, è un negozio concluso tra i soli soci partecipanti e ha effetti obbligatori ed interni, senza produrre, di regola, nessuna efficacia nei confronti della società, né dì eventuali altri soggetti.

Dal canto suo, il contratto in favore di terzi costituisce uno schema legale generale, che si caratterizza per il fatto che il soggetto, terzo rispetto al contratto, acquista un diritto proprio nascente dal contratto medesimo.

Tale negozio contempla un accordo, posto in essere esclusivamente tra le parti, al cui esterno si pone un terzo soggetto, estraneo al negozio e che diviene tuttavia creditore di una prestazione nei confronti della parte promittente, realizzando un'ipotesi di deroga al principio generale di efficacia del contratto tra le sole parti contraenti, a norma dell'art. 1372 c.c.

In tale contesto, il più rilevante elemento costitutivo ed il presupposto indispensabile di tale figura è l'esistenza di una specifica volontà delle parti - da ricostruire secondo gli ordinari mezzi d'interpretazione e qualificazione dei negozi privati - di attribuire direttamente ed intenzionalmente il beneficio al terzo nel momento stesso della loro pattuizione, quale prestazione oggetto dell'obbligo dallo stipulante consapevolmente assunto e contenuto del patto, in correlazione ad un ben individuato interesse dello stipulante stesso.

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