Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false e, in generale, per i reati di cui al Decreto legislativo n. 74/2000, può essere chiesto il patteggiamento solo quando ricorra l’integrale pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, compresi interessi e sanzioni, oppure in presenza di ravvedimento operoso.
È sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 5448 del 6 febbraio 2018, ha ritenuto fondato il ricorso promosso dal procuratore della repubblica contro la sentenza di patteggiamento emanata dal Gup nei confronti di un’imputata, accusata di dichiarazione fraudolenta.
Era stato rilevato, dal ricorrente procuratore, che dalla decisione impugnata non emergeva la sussistenza delle due situazioni, alternativamente previste dall’articolo 13 bis, comma 2, d.lgs.74/2000 per poter accedere all’applicazione della pena su richiesta delle parti, con la conseguenza che, nella specie, l’accesso al rito speciale era da considerarsi precluso.
La decisione, conseguentemente, è stata annullata dalla Cassazione, con rinvio per un nuovo esame di merito.
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