Con nota prot. n. 3395 del 23 ottobre 2020, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fatto presente che - in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata - il patentino di abilitazione ha adesso validità fino al compimento del settantesimo anno di età a seguito della pubblicazione in GU del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 agosto 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020).
Pertanto l’INL ha chiarito che i patentini già rilasciati si devono intendere, conseguentemente, rinnovati automaticamente fino al compimento dei 70 anni, in luogo della precedente procedura di rinnovo quinquennale.
Inoltre, il citato Decreto prevede che il titolare del patentino in questione, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto – come confermato dalla nota dell’INL – il conduttore di generatore di vapore deve sottoporsi a visita medica di controllo ogni cinque anni, che sono ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
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