Riguardo ai marchi d’impresa, l’agevolazione Patent box può essere goduta esclusivamente entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, anche per le opzioni esercitate nel 2015, con ruling avviato solo nel 2018.
Questo è il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 11 del 22 marzo 2019, nel quale si specifica che la finestra temporale per beneficiare del regime agevolativo sui marchi si chiuderà inderogabilmente entro la data indicata.
La precisazione è stata resa dall’Amministrazione finanziaria dopo che, in data 31 dicembre 2018, le è pervenuta un’istanza di ruling obbligatorio con la quale il contribuente chiedeva di dar seguito, anche in merito ad un marchio d’impresa, all’opzione telematicamente esercitata nel corso dell’anno 2015.
Il dubbio del contribuente era sorto dal momento che i marchi d’impresa sono stati inizialmente inclusi nel novero dei beni intangibili agevolabili e, successivamente, sono stati esclusi dall’agevolazione a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 56 del DL n. 50 del 2017.
Tale disposizione fa salva, comunque, la possibilità, per coloro che avevano presentato l’opzione nei primi due periodi d’imposta di decorrenza dell’agevolazione (2015 e 2016), di detassare i marchi entro una data finestra temporale (“grandfathering”), che si chiuderà il 30 giugno 2021.
A seguito della suddetta modifica normativa, l’Agenzia sottolinea come il regime agevolativo assuma un carattere temporaneo esclusivamente con riferimento allo sfruttamento economico dei marchi d’impresa, dovendosi invece ritenere di carattere strutturale con riguardo alla detassazione dei redditi derivanti da altri beni intangibili, inclusi nel campo oggettivo d’applicazione dell’istituto.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’agevolazione a seguito della presentazione dell’istanza di ruling, dunque, si richiama, dapprima, il Decreto ministeriale del 28 novembre 2017 che sancisce che l’opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è presentata la richiesta di ruling e, poi, la circolare n. 11/2016 che precisa che, in caso di presentazione di ruling obbligatorio, l’opzione produce efficacia – e, quindi, il quinquennio inizia a decorrere – a partire dall’anno di presentazione dell’istanza di ruling.
Con riferimento al caso prospettatole, dunque, l’Agenzia conclude asserendo che: la presentazione dell’istanza di ruling determina l’efficacia dell’opzione e fa decorrere il quinquennio dal 2018 per tutti i beni agevolabili (software protetto da copyright, brevetti industriali disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili).
Al contrario, invece, per quanto riguarda i marchi, la finestra temporale prevista dall’articolo 13, comma 1, Dm 28 novembre 2017, consente al contribuente, che intende accedere alla procedura nel 2018 a seguito di opzione presentata nel 2015, di beneficiare del regime agevolativo entro il 30 giugno 2021.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".