Arrivano dalle Entrate chiarimenti sulla corretta individuazione delle “tipologie di utilizzo” che possono rientrare nell'agevolazione “patent box”.
E' il regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili” con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotto con l’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).
Alle “Tipologie di utilizzo agevolabili” pensa l’articolo 7 del decreto Patent Box (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 30 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2015), che fornisce le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.
Con la risoluzione n. 28 del 9 marzo 2017, l’agenzia delle Entrate spiega che per essere agevolabile l’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright debba sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software.
Pertanto, nell'agevolazione:
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