Secondo il Tar del Lazio, il ricorso sottoscritto, notificato e depositato in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile.
L’unica esigenza di regolarizzazione, ai fini della correntezza del processo, riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in PAdES, e ciò indipendentemente dalla circostanza che la parte intimata in giudizio si sia costituita.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 5912 pubblicata il 25 maggio 2018, con la quale i giudici amministrativi laziali hanno ritenuto che, nella specie, un ricorso che era stato notificato in formato CAdES fosse valido, posto anche che il deposito di un atto nativo digitale sottoscritto in formato PAdES era già intervenuto.
Per il Tar Lazio, la sottoscrizione digitale con formato CAdES è, infatti, pienamente idonea ad assolvere la funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore. La stessa, quindi, è da considerare come validamente apposta sul ricorso.
In detto contesto, la mancata conformità alle norme tecniche del Processo amministrativo telematico (PAT) - che prevede l’utilizzo del formato di firma digitale PAdES - non impedisce la validità della sottoscrizione e può eventualmente rilevare ad altri fini, quale, ad esempio, quello di rendere necessaria la regolarizzazione.
Questo, senza considerare la piena applicabilità della giurisprudenza maggioritaria che riconosce a tali difformità consistenza di mere irregolarità sanabili, esulanti da profili di invalidità.
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