Passaggio alla contabilità semplificata: sì alla rivalutazione ma senza procedere al suo affrancamento

Pubblicato il 06 agosto 2009

L’interpello oggetto della risoluzione n. 202/E del 5 agosto 2009 riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 15 (commi 18 e 19) del Dl n. 185/2008. L’istante è una società in contabilità ordinaria nel periodo d’imposta 2007, che passa in contabilità semplificata nel 2008 e che in virtù delle disposizioni normative sopra citate intende procedere alla rivalutazione degli immobili. A tal fine, il contribuente chiede se può rivalutare i beni immobili strumentali iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2007 senza dover iscrivere e affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione, dato che egli si trova in contabilità semplificata nel periodo d’imposta 2008.

Secondo l’istante, l’essere in regime di contabilità semplificata al momento della rivalutazione dei beni immobili strumentali non fa sorgere la necessità di iscrivere la riserva di rivalutazione e di procedere al suo affrancamento. L’aver adottato la contabilità semplificata comporta la mancanza di un patrimonio netto e perciò è preclusa la possibilità di formare una riserva in sospensione d’imposta.

L’agenzia delle Entrate – riprendendo alcune affermazioni già specificate nelle circolare n. 11/E e 22/E del 2009 – ribadisce che i contribuenti in contabilità semplificata possono accedere alla rivalutazione, in quanto ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal Dl 185/08. Pertanto, tali soggetti redigono un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultano i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, ma non sono assoggettati alla disciplina del saldo attivo di rivalutazione dato che lo stesso, in assenza di un bilancio formale, non risulta esposto in contabilità.

Queste considerazioni valgono anche nel caso di contribuenti in contabilità ordinaria nel 2007 che passano alla contabilità semplificata nel 2008. Infatti, è proprio l’ultimo periodo d’imposta che viene considerato ai fini della rivalutazione, anche se per la rivalutazione è necessario che il bene sia posseduto già nel 2007.

Conclude così la risoluzione n. 202/E/2009: un soggetto in contabilità semplificata nel 2008 può, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta suo maggiori valori attribuiti ai beni, rivalutare gli immobili risultanti nel bilancio al 31 dicembre 2007 e ancora iscritti alla data del 31 dicembre 2008 nel registro dei beni ammortizzabili senza dover iscrivere il saldo attivo di rivalutazione e applicarne la relativa disciplina.

Roberta Moscioni

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