Con il provvedimento n. prot. 110418 del 12 giugno 2017, l'Agenzia delle Entrate ridefinisce i criteri e le modalità per la cancellazione della partita Iva e per l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in base alle disposizioni del Dpr n. 633/72 (art.35, comma 15-bis) e del Regolamento Ue n. 904/2010.
Con il citato provvedimento, il Direttore dell'Agenzia, nel definire le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione della stessa dalla banca dati Vies, indica le tipologie di controlli periodici da effettuarsi sui titolari di partita Iva, i criteri di valutazione del rischio e le relative modalità operative.
Grazie a tali nuove modalità operative, il Fisco italiano può mettere in atto riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull’esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti titolari di partita Iva, ai fini della loro identificazione. Infatti, tali controlli vengono effettuati proprio applicando criteri di valutazione del rischio finalizzati, in primo luogo, ad individuare i soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva oppure l’eventuale presenza di elementi di rischio di frodi all’Iva.
Finalità delle nuove regole è quella di colpire non solo i soggetti coinvolti nelle frodi (per esempio gli emittenti di fatture false), ma tutti coloro per i quali non risulta provata una reale attività economica.
Riguardo alla valutazione del rischio, è specificato nel provvedimento che essa è orientata, prioritariamente, su:
- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
- elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Le situazioni di maggior rischio vengono individuate attraverso procedure automatizzate, che analizzano gli elementi di rischio riconducibili agli amministratori di una società e in generale al titolare di una partita Iva, alle modalità di svolgimento dell’attività operativa dello stesso, agli adempimenti dei suoi obblighi dichiarativi e di versamento, al collegamento diretto/indiretto con soggetti coinvolti in frodi.
Una volta individuati i soggetti “a rischio”, questi vengono sottoposti a controlli periodici. Tali riscontri devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o dalla comunicazione dell’opzione di inclusione nella banca dati Vies.
Se da tali controlli dovesse emergere che il contribuente risulti privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi rilevanti ai fini Iva, l’ufficio può notificargli un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Da ciò, deriva l'esclusione della stessa anche dal Vies.
Allo stesso modo, un soggetto, pur essendo in possesso dei requisiti dettati dalla normativa Iva, può essere oggetto di un provvedimento di esclusione dalla banca dati Vies, qualora dai controlli emerga che il soggetto abbia, comunque, consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva.
La cessazione della partita Iva, come pure l'esclusione dal Vies, hanno effetto dalla data di registrazione in Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento.
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