Partita di pacemaker fallata, prodotto difettoso a prescindere
Pubblicato il 10 marzo 2015
Nel testo della
sentenza pronunciata il 5 marzo 2015 con riferimento alle cause riunite C-503/13 e C-504/13, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è occupata dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi.
Secondo i giudici europei, in particolare, il citato articolo deve essere interpretato nel senso che l'
accertamento di un potenziale difetto dei
prodotti appartenenti
al medesimo gruppo o
alla medesima serie di produzione, quali i
pacemaker e i
defibrillatori automatici impiantabili, consente di
qualificare come
difettoso un siffatto prodotto
senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto.
Morte per sostituzione del pacemaker difettoso, responsabilità del produttore
Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della medesima Direttiva, inoltre, vanno letti nel senso che il
danno causato da un'operazione chirurgica di sostituzione di un
prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un “
danno causato dalla morte o da lesioni personali”, di cui è
responsabile il produttore, qualora tale
operazione sia
necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato.
In ogni caso – si legge nelle conclusioni della sentenza – è compito del
giudice del rinvio quello di verificare se tale condizione sia soddisfatta nei singoli procedimenti.