E’ stato accolto dalla Cassazione il motivo di doglianza sollevato da un uomo, imputato del reato di cui all’articolo 73, comma 5 del DPR 309/90 in relazione alla coltivazione di 18 piante di canapa indiana, con specifico riferimento alla mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In particolare, la Suprema corte – sentenza n. 52721 del 20 novembre 2017 – ha rilevato una “grafica mancanza di motivazione” in ordine all’invocata applicazione della causa di non punibilità in oggetto, causa di non punibilità che era stata sollecitata dal ricorrente solo in udienza, davanti alla Corte d’appello, e non prima, nell’atto di gravame, in quanto, all’epoca, l’istituto non era stato ancora introdotto nell’Ordinamento.
Gli Ermellini hanno ritenuto la decisione di merito da annullare, limitatamente alla causa di non punibilità invocata in quanto – viene ricordato nella sentenza – “ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Delle modalità della condotta, del rado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo”.
Valutazione, questa, del tutto omessa nella decisione impugnata, dove non si evinceva nemmeno alcun apprezzamento di evidente insussistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’istituto.
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