Parte la nuova convenzione INPS/INAIL per l’erogazione delle indennità

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Il 15 dicembre 2014 è stata stipulata tra l’INPS e l’INAIL una nuova Convenzione (la precedente risaliva al 2008), per l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza, finalizzata a semplificare gli adempimenti e velocizzare l’iter di definizione della competenza stessa.

La nuova Convenzione, ribadisce - pur nel pieno riconoscimento della competenza dell’INAIL circa l’accertamento della sussistenza di infortuni sul lavoro e malattie professionali - il ruolo dell’INPS in merito all’individuazione dei casi sospetti da sottoporre all’INAIL, all’integrazione della documentazione ulteriormente pervenuta, alla valutazione circa l’eventuale grave carenza delle motivazioni di fatto e di diritto di reiezione INAIL.

Con messaggio n. 474 del 21 gennaio 2015, l’INPS, che ha annunciato una circolare congiunta INPS/INAIL di prossima pubblicazione, ha soprattutto elencato le importanti novità introdotte dalla nuova Convenzione, che ha durata triennale e che decorre dalla data del 14 gennaio 2015.

Principali novità

A seguito di istanze pervenute all’INAIL per le quali risulti necessario verificare il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale della malattia erogata dall’INPS, l’INAIL richiederà tempestivamente indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto all’INPS che è tenuto a fornire riscontro con la massima urgenza; nelle more, l’INAIL non procederà ad erogare alcuna prestazione.

L’anticipazione delle somme spettanti al lavoratore da parte dell’Istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato, fino all’assunzione del caso da parte dell’Istituto, avverrà in modalità diverse a seconda dell’Ente erogatore:

- nel caso in cui si tratti dell’INAIL, la prestazione economica sarà anticipata nella misura del 50% dell’indennità per inabilità temporanea assoluta prevista dall’art. 66 del D.P.R. n.1124/1965;

- se, invece, si tratta dell’INPS, l’erogazione della prestazione economica risulterà pari all’indennità di malattia calcolata nella misura prevista dalla normativa vigente.

Relativamente alla trattazione degli eventi derivanti da un fatto doloso o colposo di un terzo responsabile, la Convenzione ribadisce che l’Istituto che riceve per primo la denuncia/certificato è tenuto ad avviare, a titolo cautelativo, la procedura per l’esercizio dell’eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile agendo anche a nome e per conto dell’altro Istituto.
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