Accompagnato da un comunicato del MASE – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – del 3 giugno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023 il decreto che introduce il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, in attuazione dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Parliamo del decreto MASE n. 59 del 4 aprile 2023 contenente la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità degli stessi.
Ecco le parole del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto: “L’obiettivo è garantire un sistema efficiente per nuove catene di approvvigionamento delle materie prime da riciclo. Serve un tracciamento efficace che, anche attraverso procedure digitali e nuove tecnologie, semplifichi gli adempimenti delle imprese: ed è questa la sfida del nuovo Registro”.
Il decreto dispone l’istituzione del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – Rentri – che va a sostituire il precedente sistema – Sistri - mai entrato definitivamente a regime.
Il regolamento disciplina:
Vediamo, innanzitutto, come è strutturato il Rentri - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Esso è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.
Il registro in parola si compone di:
- una sezione Anagrafica, contenente i dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una sezione Tracciabilità, con i dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 152/2006 e ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16.
L’articolo 12 del decreto MASE 59/2023 norma l’iscrizione da parte dei soggetti.
Sono tenuti ad iscriversi al Rentri, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:
Al funzionamento del registro si provvede con un contributo versato dai soggetti che si iscrivono allo stesso – con importi cha vanno da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 per quelli successivi - e con un diritto di segreteria fisso (pari a 10 euro).
L’obbligo di iscrizione al Rentri è dato dal seguente calendario:
per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali |
decorrere dal 18° mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi |
Per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti |
a decorrere dal 24° mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi |
Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione |
a decorrere dal 30° mese (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi. |
NOTA BENE: Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali si iscrivono quando obbligati come produttori.
Dal momento dell’iscrizione gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al registro dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, che va effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'annotazione. Se nel mese non vi sono state nuove annotazioni, non è necessario procedere alla trasmissione.
Il decreto n. 59/2023 approva il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, che deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti.
I produttori di rifiuti non iscritti al Rentri tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo. Esso è composto da un codice univoco e da apposito contrassegno.
Invece, il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale consiste in un documento informatico definito con apposite specifiche tecniche.
La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto avviene attraverso strumenti di sottoscrizione elettronica.
Appositi decreti direttoriali forniranno le istruzioni per l’operatività del nuovo sistema.
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