Le prescrizioni del CCNL sull’orario minimo dei lavoratori part-time non incidono sul calcolo per la determinazione della contribuzione previdenziale ed assistenziale, ancorché vincolano il datore di lavoro rispetto alla fruizione delle agevolazioni contributive.
Previo accordo tra le parti, è possibile stipulare un rapporto di lavoro a tempo parziale con un orario inferiore al minimo orario previsto dal Contratto Collettivo Nazionale.
Nelle fattispecie in cui l’orario di lavoro stabilito tra le parti nel contratto individuale prestato sia inferiore (su base settimanale, mensile, annuale) a quello definito dal CCNL di riferimento, qual è la corretta modalità da seguire per l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali?
Sulla questione è intervenuto l’Inps con messaggio n. 5143/2005 a mente del quale i contributi previdenziali e assistenziali devono essere calcolati sulla retribuzione spettante in relazione al numero delle ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore anche laddove inferiori a quelle minime definite dal CCNL di riferimento.
In particolare, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 61/2000, la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all’art. 7, d.l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore ad orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Al minimale così individuato deve poi essere rapportata, la retribuzione da sottoporre a contribuzione, risultante dal quoziente ottenuto dividendo la retribuzione del periodo di paga per il numero delle ore di lavoro retribuite nello stesso periodo.
A titolo esemplificativo si riportano i minimi orari previsti dai seguenti Contratti Collettivi Nazionali:
CCNL |
Minimo orario settimanale |
Dimensione azienda |
16 ore |
fino a 30 dipendenti |
|
18 ore |
più di 30 dipendenti |
|
15 ore |
nessun limite |
Diversamente, la fruizione delle agevolazioni contributive previste in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al rispetto da parte dei datori di lavoro degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sicché appare precluso, seppur limitatamente al dipendente oggetto del part-time sotto-soglia, l’accesso agli sgravi contributivi sulle quote a carico del datore di lavoro.
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