La normativa sul part-time (prima il D.Lgs. n. 61/2000 ed adesso il D.Lgs. n. 81/2015) prevede il principio di divieto di discriminazione in attuazione della Direttiva n. 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, CEEP e CES.
Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016, il rispetto di tale principio - per effetto del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all'inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.
Quindi, in definitiva, il lavoratore occupato con contratto di lavoro part- time deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
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