Part-time Divieto di discriminazione

Pubblicato il 04 ottobre 2016

La normativa sul part-time (prima il D.Lgs. n. 61/2000 ed adesso il D.Lgs. n. 81/2015) prevede il principio di divieto di discriminazione in attuazione della Direttiva n. 97/81/CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, CEEP e CES.

Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 18709 del 23 settembre 2016, il rispetto di tale principio - per effetto del quale il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - esclude che la suddetta comparazione possa eseguirsi in base a criteri diversi da quello contemplato dalla norma con esclusivo riferimento all'inquadramento previsto dalle fonti collettive, per cui non possono valere criteri alternativi di comparazione, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.

Quindi, in definitiva, il lavoratore occupato con contratto di lavoro part- time deve beneficiare dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy