La Cassazione, con sentenza n. 4229 del 3 marzo 2016, ha confermato che in tema di lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l'automatica trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all'orario si estende all'intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Quindi, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part-time, anche senza specificazione di un rigido orario di lavoro (ex plurimis, Cassazione, sentenza n. 6226 del 13/03/2009).
Nel caso di specie, poi, non vi era stata attuazione di un rapporto di lavoro diverso da quello pattuito per effetto di un comportamento lavorativo continuo delle parti, ma solo di un rapporto part-time in cui, però, i turni non erano indicati nel contratto, ma venivano comunicati alla lavoratrice preventivamente e di volta in volta, ferma restando che l'indicazione dell'orario ridotto era presente in contratto.
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