Part-time anche senza articolazione dell’orario

Pubblicato il 08 marzo 2016

La Cassazione, con sentenza n. 4229 del 3 marzo 2016, ha confermato che in tema di lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l'automatica trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all'orario si estende all'intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.

Quindi, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part-time, anche senza specificazione di un rigido orario di lavoro (ex plurimis, Cassazione, sentenza n. 6226 del 13/03/2009).

Nel caso di specie, poi, non vi era stata attuazione di un rapporto di lavoro diverso da quello pattuito per effetto di un comportamento lavorativo continuo delle parti, ma solo di un rapporto part-time in cui, però, i turni non erano indicati nel contratto, ma venivano comunicati alla lavoratrice preventivamente e di volta in volta, ferma restando che l'indicazione dell'orario ridotto era presente in contratto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy