La richiesta, dei Consulenti del lavoro, di fare urgentemente chiarezza sulla questione sorta in merito alla obbligatorietà o meno del rilascio del parere di conformità da parte degli Enti bilaterali in sede di stipula del contratto di apprendistato, è stata prontamente accolta dal Ministero competente, fornendo risposta con l'interpello n. 16/2012. Non è necessario che il piano di formazione individuale riceva l'approvazione degli Enti bilaterali, anche se, ai fini dei controlli ispettivi, viene raccomandato.
Il presidente della Fondazione Studi dei CDL, Rosario De Luca, in un suo editoriale, dando per pacifica la non obbligatorietà del parere di conformità richiesto dalla contrattazione collettiva in relazione al piano formativo individuale in apprendistato, si è così espresso: “... non rimane che affidarsi alle sagge direttive ministeriali che non possono tardare ulteriormente. Fare chiarezza in questo ambito statuendo l'assenza dell'obbligo. E' questione di civiltà giuridica e di certezza del diritto.”.
IL PROBLEMA
La nuova disciplina dell'apprendistato, introdotta dal Decreto legislativo n. 167/2011, assegna un preminente ruolo alla contrattazione collettiva, in passato assente, pur fissando delle limitazioni utili per rendere uniformi tutte le tipologie di apprendistato.
Nell'ambito del citato decreto, l'articolo 2 – dedicato alla disciplina generale - al comma 1, dispone che sono gli accordi interconfederali ovvero i contratti collettivi di lavoro, stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a definire i punti fondamentali dell'apprendistato, attenendosi a delle direttive tra cui quella prevista dalla lettera a), secondo cui è indispensabile, oltre alla forma scritta del contratto, “il relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto”.
Qui si è innestato il problema in quanto, in alcuni contratti collettivi, in ricezione della nuova disciplina dell'apprendistato, è stato posto l'obbligo di ottenere preventivamente il parere di conformità da parte degli Enti bilaterali, relativamente ai contenuti del Pfi (piano formativo individuale).
Tale fatto ha indotto il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro ad inoltrare un interpello al ministero del Lavoro, per chiedere le necessarie spiegazioni. Talaltro, la Fondazione Studi della categoria, in data 22 maggio 2012, ha diffuso la circolare n. 10 sostenendo che il parere di conformità sul Pfi, di cui si discute, non deve ritenersi vincolante per le aziende ai fini della legittima costituzione del rapporto di apprendistato.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO
La soluzione alla questione è stata resa in data 14 giugno 2012, con interpello n. 16/2012 del ministero del Lavoro, che ha fatto luce sulle esatte competenze con le seguenti affermazioni.
1 - L'intervento degli Enti bilaterali, nella fase della composizione del piano formativo, non è necessario e non ha effetti sulla validità della stipula del contratto. |
Il dicastero rileva che gli Enti bilaterali si inseriscono nel discorso assumendo un ruolo eventuale in quanto possono – non devono - intervenire nella definizione del piano formativo individuale stabilendo “moduli e formulari”.
Tale posizione trova conferma nell'impianto dell'articolo 4 del medesimo decreto 167/2011 – dedicato all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere – in cui il legislatore non ha comunque assegnato un ruolo assoluto alla contrattazione collettiva in relazione ai profili formativi, attribuendo il limitato compito di statuire gli aspetti relativi alla durata e le modalità di erogazione della formazione “per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale”.
Inoltre, come segnala la circolare n. 10/2012 della Fondazione Studi, l'articolo 2 citato prevede che il Pfi sia formato entro 30 giorni dalla stipula del contratto; il che sta a significare che il rapporto di apprendistato è validamente costituito a prescindere dall'ottenimento del parere di conformità, qualora sia previsto dalla contrattazione collettiva.
2 – Per i datori di lavoro non iscritti alle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo, non sussiste un obbligo di ottenere dall'ente bilaterale di riferimento un parere in merito al Pfi. |
Questo a meno che, a fronte di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (articolo 3, D.lgs. n. 167/2011), tale adempimento sia richiesto dalla legislazione regionale. Infatti, rispetto a tale tipologia di contratto di apprendistato, il legislatore ha attribuito alle Regioni e Province autonome la competenza sulla regolamentazione dei profili formativi.
In, ogni caso, anche per gli altri datori di lavoro, il parere di conformità sul Pfi da parte dell'Ente bilaterale non può essere una condizione necessaria per la validità del contratto di apprendistato.
E' comunque escluso che sussista un obbligo di iscrizione all'Ente bilaterale al fine di ottenere il parere di conformità.
3 – Ferma la suddetta non obbligatorietà del parere, il Ministero richiama l'importanza, a garanzia di un corretto Pfi, di ottenere il parere dell'Ente bilaterale per il fatto che il piano, che è “individuale”, deve essere calcato sulle specificità dell'azienda. |
Ciò anche in vista di un possibile controllo da parte del personale ispettivo circa il corretto adempimento dell'obbligo formativo. Infatti il controllo degli ispettori del lavoro sarà indirizzato prevalentemente verso i contratti di apprendistato i cui piani formativi non sono stati vistati dall'ente bilaterale di riferimento.
4 – Se viene richiesto il parere di conformità sul Pfi, le eventuali richieste di modifiche o variazioni effettuate dall'Ente bilaterale, se non inserite nel Piano, devono essere indicate nel provvedimento di disposizione del personale ispettivo, previsto dall'articolo 7 del Dlg. 167/2011. |
5 – Sul controllo che l'Ente bilaterale deve esercitare sul piano formativo, l'interpello del ministero precisa che deve essere indirizzato ad attestare la congruità e non a verificare l'esistenza dei presupposti normativi e contrattuali riguardanti l'instaurazione o lo svolgimento del rapporto. |
RECESSO DAL RAPPORTO DI APPRENDISTATO
Ulteriore richiesta di precisazione, da parte dei Cdl al dicastero del Lavoro, riguarda la possibilità di recedere dal rapporto di apprendistato qualora il lavoratore si trovi in una delle ipotesi per cui vige il divieto di licenziamento – nel periodo di congedo matrimoniale, per maternità, ecc.
Sul punto, è pacifico che il divieto opera anche con riferimento al contratto di apprendistato; tuttavia, è possibile, per il datore di lavoro, esercitare il diritto di recesso, come previsto dall'articolo 2, comma, 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, nel momento in cui termina il divieto.
Si precisa che, in tale ipotesi, il periodo di preavviso, al termine del quale si risolve il rapporto di lavoro, decorre dal termine del periodo di divieto di licenziamento.
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