Parere del CSM sul Decreto sicurezza: le criticità rilevate

Pubblicato il 22 novembre 2018

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato ieri, con 19 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni, il testo di un parere sul Decreto legge n. 113/2018, cosiddetto DL “sicurezza”.

Il parere, reso ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 195/1958, è stato espresso a seguito di nota del Guardasigilli dell’11 ottobre 2018.

Il testo trasmesso al CSM – viene ricordato nella premessa del parere - è stato successivamente modificato dal Senato, nel corso del relativo iter parlamentare di conversione.

Il decreto legge sottoposto a consultazione, si rammenta, reca disposizioni urgenti per la protezione internazionale e l’immigrazione, la sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Nell’elaborato approvato dal CSM sono state evidenziate diverse criticità e sono state promosse alcune possibili soluzioni tecniche.

Immigrazione e protezione internazionale

Il Plenum si è espresso, in primo luogo, per quel che concerne l’eliminazione della clausola aperta della protezione per “motivi umanitari”.

Secondo il Csm, guardando dall’angolo prospettico dell’amministrazione della giustizia, le novità introdotte sarebbero idonee a produrre diverse ricadute sull’attività giurisdizionale, con particolare riguardo ai canoni della durata ragionevole del processo, alla salvaguardia dei principi di prevedibilità delle decisioni, alla soluzione dei conflitti giurisdizionali, nonché alla certezza delle competenze e delle misure giurisdizionali adottabili dai magistrati.

Inoltre, potrebbe verificarsi una situazione di incertezza sullo status dello stranieroal quale è riconosciuta la tutela dei diritti costituzionali, senza la mediazione della fonte legislativa primaria, essendo rimesso all’autorità giudiziaria il compito di definire il perimetro della condizione del titolare del diritto”, con la conseguenza di un possibile incremento del contenzioso ed un ritardo nella tutela dei diritti fondamentali degli stranieri vulnerabili.

Segnalate, a seguire, due ulteriori criticità:

Di seguito, nel parere del CSM viene evidenziato come l’ampliamento della categoria dei reati-presupposto del diniego o revoca della protezione internazionale appaia, per talune fattispecie, non pienamente rispettoso degli obblighi costituzionali derivanti dagli articoli 10 e 117 della Costituzione.

Diversi anche i rilievi segnalati per quanto riguarda il tema dei trattenimenti dello straniero e, in particolare, con riferimento al nuovo caso di detenzione amministrativa previsto per la fase successiva alla convalida del provvedimento del questore: in assenza di una norma generale che autorizzi il trattenimento dello straniero anche dopo la convalida, sarebbe del tutto indeterminato il presupposto per l’operatività di questa ulteriore ipotesi.

Rispetto, inoltre, ai trattenimenti durante il procedimento di concessione della protezione internazionale, viene segnalata la criticità che discende dalla formulazione della fattispecie di trattenimento discrezionale, ipotesi per la quale il legislatore non individua i parametri in base ai quali il questore può decidere di trattenere o meno lo straniero, determinando una discrezionalità “svincolata da qualsiasi tipizzazione dei presupposti di esercizio come tale non conforme al grado di garanzie richieste dall’art. 13 Cost.”.

Sicurezza pubblica

Anche per quanto riguarda gli interventi in materia di sicurezza pubblica, il parere votato dal CSM evidenzia diverse criticità e propone alcuni interventi modificativi per quanto riguarda le modifiche che interessano il Codice penale, il Codice di procedura penale e le misure di prevenzione.

In particolare, con riferimento alla misura del divieto di accesso ai locali o agli esercizi pubblici analoghi che può essere disposto dal questore, per ragioni di sicurezza, il CSM ha evidenziato che la stessa apparirebbe caratterizzata da un eccessivo rigore.

Tra gli altri interventi analizzati, il parere si sofferma, poi, sul tema dell’impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali, la cui relativa norma di modifica non sembrerebbe “tener conto delle peculiarità del procedimento di prevenzione che ne evidenziano il carattere deficitario”, questo con riguardo alle ipotesi di possibile applicazione disgiunta della misura patrimoniale e di quella personale e di misura di prevenzione patrimoniale della confisca che venga revocata limitatamente ad alcuni beni.

In entrambi i casi – si legge nel parere - la norma in esame non doterebbe il giudice dell’appello di una regola certa di giudizio per le ipotesi di conferma parziale.

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