Alla parcella redatta unilateralmente dal professionista, in assenza di specifiche contestazioni del cliente, va attribuito valore di prova.
La medesima parcella, infatti, deve ritenersi assistita da una presunzione di veridicità, poiché l’iscrizione all’albo professionale è una garanzia della sua personalità.
E’ questo l’orientamento di legittimità ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3194 depositata il 18 febbraio 2016, nell’ambito di una vicenda in cui un cliente si era opposto all’ingiunzione di pagamento inoltratagli dall’avvocato che lo aveva precedentemente patrocinato, al fine di ottenere il compenso di quanto dovuto.
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