Parametri forensi: modifiche in vigore

Pubblicato il 27 aprile 2018

Entrano in vigore oggi, 27 aprile 2018, le nuove disposizioni in tema di parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati.

E’ stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018, il Decreto del ministero della Giustizia n. 37 dell’8 marzo 2018 “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Parametri generali per compensi in sede giudiziale

Diminuzioni entro precisi limiti

Il regolamento, nel dettaglio, introduce modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, intervenendo sull’articolo 4 del Decreto del ministro della Giustizia n. 55/2014.

Le novità, in primo luogo, sono quelle che concernono le diminuzioni che il giudice può operare rispetto ai valori medi contenuti nelle tabelle, in applicazione dei parametri generali.

Detti valori medi, viene previsto, possono essere diminuiti, in ogni caso non oltre il 50 % e, per quanto riguarda la fase istruttoria, in ogni caso non oltre il 70 %.

Aumenti per atti informatici

A seguire, è aggiunto un apposito comma all’articolo 4, il comma 1-bis, secondo cui il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali viene, di regola, ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

Unico avvocato per più soggetti

Novità anche per i compensi nelle cause in cui l’avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale, per come disciplinati dal comma 2 dell’articolo 4 citato.

Rispetto alle regole previgenti, è stata modificata, in aumento, la misura della percentuale che di regola può essere calcolata per incrementare il compenso unico dell’avvocato. Si prevede, ossia, che il compenso unico possa di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (prima 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 % (prima 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (prima venti).

Modificato anche il comma 4 dell’articolo 4, che disciplina il caso in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. In questa ipotesi, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 % (prima era di regola ridotto del 30 %).

Aumento per motivi aggiunti davanti ai giudici amministrativi

L’ultimo ritocco relativo all’articolo 4 del DM 55/2014 prevede l’introduzione di un ultimo comma, il 10-bis, ai sensi del quale, nel caso di giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.

Parametri nei procedimenti arbitrali rituali e irrituali

A seguire, il Decreto interviene apportando modifiche alla disciplina dei parametri relativi ai procedimenti arbitrali rituali e irrituali di cui all’articolo 10, comma 1 del DM n. 55/2014. Si prevede, in particolare, che il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata sia dovuto per ciascun arbitro.

Parametri generali per compensi da attività penale

Ulteriori novità riguardano la disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività penale.

Nel dettaglio, è modificato l’articolo 12 del DM n. 55/2014, primo comma, con la previsione secondo cui, in tema di diminuzioni applicabili dal giudice rispetto ai valori medi di cui alle tabelle allegate, i valori possano essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

Al comma 2 dell’articolo 12, in caso di unico avvocato per più soggetti con la stessa posizione procedimentale o processuale, sono applicate i medesimi aumenti sopra riferiti per quanto riguarda i compensi in sede giudiziale. Così, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (prima 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 % (prima 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (prima venti).

Detta disposizione, tra le altre novità, si applica anche quando il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

Parametri generali per attività stragiudiziale

Il Decreto n. 37/2018 modifica anche la disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all’attività stragiudiziale, sancendo, a modifica dell’articolo 19, comma 1 del DM n. 55/2014, che i valori medi di cui alla tabella allegata che il giudice deve considerare, possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento.

Nuove tabelle parametri per mediazione, negoziazione assistita e liti davanti al CDS

Per finire, le nuove disposizioni introducono modifiche anche relativamente ai parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonché modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Questo attraverso, in primo luogo, l’introduzione di un nuovo comma, 1-bis., all’articolo 20 del DM n. 55, secondo cui “L'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.

In secondo luogo, attraverso la sostituzione della tabella n. 22 allegata al DM n. 55 con la tabella A (giudizi innanzi al Consiglio di Stato) allegata al nuovo decreto, nonché l’aggiunta della tabella n. 25-bis  per quanto riguarda le mediazioni e le negoziazioni assistite, allegata come tabella B (procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita) al DM n. 37/2018.

Disposizione temporale

Come disposizione temporale, infine, viene espressamente sancito che le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto n. 37/2018, entrata in vigore indicata, per come ivi previsto, nel giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta.

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