Parametri forensi. Modifiche in dirittura d’arrivo

Pubblicato il 15 marzo 2018

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato, lo scorso 8 marzo 2018, la versione definitiva del testo sui parametri forensi, dopo che sulle relative disposizioni si sono pronunciati il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari.

Lo schema del provvedimento, che interviene a modifica del Decreto del ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), è stato ora inviato alla Corte dei Conti prima della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Parametri generali

Tra le novità in tema di parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale (articolo 4 del D.m.), si segnala che il giudice deve tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle allegate, valori che possono essere aumentati di regola fino all'80 %, ovvero possono essere diminuiti fino, in ogni caso, a non oltre il 50 %. Per la fase istruttoria, l'aumento è di regola fino al 100 % e la diminuzione di regola fino a, in ogni caso, non oltre il 70 %.

Incremento per atti redatti con tecniche informatiche

Introdotto, a seguire, un apposito comma ai sensi del quale il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali è di regola ulteriormente aumentato del 30 % quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.

Aumentata, a seguire la misura percentuale dell’aumento dei compensi quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: in dette ipotesi, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 %, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 % per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.

A seguire, è introdotta la previsione secondo cui, in caso di giudizi innanzi al Tar e al Consiglio di Stato, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 % quando sono proposti motivi aggiunti.

Si resta in attesa della pubblicazione, in Gazzetta, del provvedimento che, da quanto si apprende, entrerà in vigore il giorno successivo alla medesima.

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