L’attività professionale dell’avvocato, ai fini della individuazione dei parametri applicabili per il compenso, deve considerarsi conclusa con l’emissione della sentenza di primo grado.
In particolare, i nuovi parametri di cui al D.m. 140/2012, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo all’entrata in vigore del predetto Decreto, purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata.
Sicché i nuovi criteri non operano riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore del relativo Decreto, atteso che la prestazione professionale deve ritenersi completata, sia pure limitatamente, a quella fase processuale.
A chiarirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, in occasione di un ricorso presentato per il risarcimento dei danni dipesi da un sinistro stradale.
Nel caso de quo – secondo gli ermellini con sentenza n. 21256 del 20 ottobre 2016 – hanno errato i giudici dell’appello nel ritenere applicabili i parametri del D.m. 140/2012, trattandosi di attività professionale già completata prima dell’entrata in vigore di tale Decreto. A tale data, difatti, il giudizio di primo grado era già sfociato in una sentenza idonea a concludere ogni accertamento processuale passando in giudicato, essendo l’impugnazione della pronuncia, sotto il profilo del rito, una mera eventualità.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".