Pannelli solari, no ad ecobonus e super ammortamento senza il requisito della strumentalità

Pubblicato il 06 aprile 2019

Con la risposta n. 95/E del 5 aprile 2019, l’Agenzia delle entrate risponde ad un‘istanza di interpello avanzata da una società che svolge attività di locazione immobiliare di beni propri o presi in leasing.

La società - avendo installato dei pannelli solari su uno dei beni aziendali - chiedeva se fosse possibile cumulare la disciplina del super ammortamento, che opera in relazione alla determinazione del reddito della società, con la possibilità di fruire delle detrazioni d’imposta, in capo ai soci, per le spese di riqualificazione energetica (ecobonus).

L’istante riteneva possibile poter fruire cumulativamente delle due agevolazioni, avendo esse presupposti diversi.

Agenzia: pannelli solari senza super ammortamento ed ecobonus

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta n. 95/2019, analizza in via preliminare la normativa di cui all’articolo 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006, concernente la detrazione delle spese di riqualificazione energetica, per poi ricordare come, con la risoluzione n. 303/2008, sia stata analizzata la norma istitutiva della detrazione per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali.

In tale documento di prassi, come poi confermato nella successiva risoluzione n. 340/2008, si afferma che: “Per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (…) e non può essere utilizzata per “i beni oggetto dell’attività esercitata”.

Ciò premesso, in base a quanto dichiarato dall’istante, l’Agenzia ritiene che lo stesso non possieda i requisiti per fruire delle detrazioni d’imposta (in capo ai soci) c.d. ecobonus, in relazione all’intervento oggetto dell'istanza, in quanto trattasi di installazione di pannelli volti alla produzione di energia elettrica che saranno installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non su beni strumentali.

Analogamente, per quanto riguarda il super ammortamento, con la circolare n. 4/2017 è stato precisato che i beni oggetto di investimento devono risultare strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. Sono, pertanto, esclusi i cosiddetti beni merce come quelli oggetto del caso di specie.

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