Ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs n. 127/2015 è previsto che i termini di decadenza degli accertamenti in materia di imposte dirette e Iva vengono ridotti a due anni qualora sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.
Sul punto viene menzionata la precedente risposta n. 331/2021 nella quale è stato precisato che la riduzione di due anni dei termini per l'accertamento dell'Iva e delle imposte sui redditi (d'impresa o di lavoro autonomo) viene riconosciuta ai soggetti passivi che, congiuntamente:
Per l’attuazione di tale misura è stato emanato il Decreto 4 agosto 2016 che all’articolo 3 ha stabilito la tassatività degli strumenti tracciabili che danno accesso al beneficio, precisando che rientrano nell’agevolazione i pagamenti effettuati con:
Si specifica che la riduzione dei termini non trova spazio in caso di utilizzo di strumenti di pagamento diversi da quelli elencati nell’articolo 3.
In tale contesto si innesta la risposta n. 404 del 2 agosto 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Infatti l’A.F. ammette il pagamento anche con strumenti diversi da quelli sopra citati ma assimilabili, in quanto vengano soddisfatti i requisiti di tracciabilità.
In particolare, la Riba è uno strumento finanziario con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura. Il creditore, compilando e consegnando alla propria banca la ricevuta, le conferisce un mandato all'incasso. Il debitore, ricevuto l'avviso, effettua il pagamento alla scadenza prevista in favore della propria banca e ritira la ricevuta bancaria, mentre la banca che ha riscosso l'importo lo riversa sul conto corrente della banca del creditore.
Anche il Mav è una procedura di incasso tramite bollettino che contiene tutte le informazioni ai fini della tracciabilità del pagamento.
Dunque, tutti e due gli strumenti includono gli elementi funzionali all'identificazione delle parti e del credito oggetto di pagamento; in tal modo vengono soddisfatti i criteri di tracciabilità che connotano i mezzi di pagamenti indicati nell'articolo 3, comma 1, del decreto 4 agosto 2016.
Pertanto, l’utilizzo di Riba e Mav consente di beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento, se sono presenti le altre condizioni richieste dalla normativa.
Infine, si chiarisce che non inficia l’utilizzo del beneficio l’eventuale ricezione di fattura in formato cartaceo da parte di soggetti in regime forfetario nel presupposto che il beneficiario dell'agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri.
In ogni caso, si rammenta, dal 1° luglio 2022 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ai soggetti in regime di franchigia che “nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.
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