Il Tar Friuli Venezia Giulia, Sezione prima, ha accolto il ricorso di un padre avverso il provvedimento dell’Istituto scolastico, con cui il figlio non era stato ammesso alla classe successiva.
I Giudici amministrativi, in particolare, hanno fondato l’accoglimento, sul presupposto del comportamento omissivo della scuola, che non aveva tempestivamente informato l’uomo circa il peggiorato andamento scolastico del figlio, così impedendogli di adottare una serie di rimedi, come prospettati dallo stesso ricorrente in una e – mail in seguito inviata all’Istituto.
Ebbene – a parere del Tar con sentenza n. 312 del 12 ottobre 2017 – secondo un giudizio prognostico ex ante, in ragione delle capacità di recupero in altre occasioni evidenziate dall’alunno (quando è stato seguito dal genitore), si ritiene plausibile che i suddetti rimedi, ove tempestivamente attivati, avrebbero potuto dare buoni frutti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".