Archiviata la scadenza del 30 aprile 2019, entro la quale i contribuenti interessati hanno potuto inoltrare le istanze per aderire alla rottamazione-ter o al cosiddetto saldo e stralcio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dà il via alla seconda fase della "pace fiscale".
Lo fa con una news pubblicata nell’area dedicata del proprio sito web, in cui si riportano gli adempimenti previsti per l’ADR e per i contribuenti che hanno presentato, entro il 30 aprile, la richiesta di adesione ai provvedimenti della “rottamazione-ter”, prevista dall’articolo 3 del Decreto legge 119/2018, e del “saldo e stralcio”, contenuto nella Legge di bilancio 2019 (L. n 145/2018, articolo 1, commi 184 e seguenti).
Si tratta di appuntamenti importanti per i contribuenti, che – si ricorda – grazie all’adesione alla suddetta definizione agevolata, potranno:
nel caso della rottamazione-ter, pagare l’importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge);
nel caso del “saldo e stralcio”, se si tratta di persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica con Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro, pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione rammenta quali sono i prossimi steps che la riguardano e cosa i contribuenti dovranno fare, a seconda che abbiano presentato la domanda di adesione alla “Definizione agevolata – rottamazione ter” o la richiesta di adesione al “saldo e stralcio”.
Entro il 30 giugno 2019, i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla definizione agevolata 2018 riceveranno dall’ADR una “Comunicazione” informativa:
di accoglimento della domanda;
di eventuale diniego.
In caso di accettazione, la “Comunicazione” contiene l’indicazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute, l’importo e la scadenza di ogni rata e i relativi bollettini di pagamento.
In caso di rifiuto, ovvero se l’istanza di adesione alla definizione agevolata non è stata accolta, la nota contiene le motivazioni per cui non è stato possibile dare seguito positivo alla richiesta del contribuente.
Il contribuente può scegliere di estinguere il debito versando le somme dovute in un'unica soluzione con scadenza del pagamento fissata per legge al 31 luglio 2019, oppure a rate, con un piano di dilazione.
Entro il 31 ottobre 2019, invece, i contribuenti, che hanno presentato la domanda di adesione al saldo e stralcio, riceveranno dall’ADR una “Comunicazione” con l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, insieme ai bollettini per il pagamento.
In caso di accoglimento del saldo e stralcio, quindi, i contribuenti potranno scegliere di estinguere il debito in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
35% con scadenza il 30 novembre 2019;
20% con scadenza il 31 marzo 2020;
15% con scadenza il 31 luglio 2020;
15% con scadenza il 31 marzo 2021;
il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Viceversa, se la richiesta di adesione non è stata accolta, sempre entro la data del 31 ottobre 2019, l’ADR invierà al contribuente una “Comunicazione” con la quale si motiverà il mancato accoglimento della sua richiesta e, limitatamente ai tributi che rientrano tra quelli definibili, lo avvertirà dell’automatica inclusione nel provvedimento di rottamazione-ter, fornendo anche gli effettivi importi dovuti suddivisi in rate, le nuove scadenze nonché i bollettini di pagamento.
Al riguardo, si ricorda, che grazie alle novità introdotte nel Decreto Semplificazioni, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:
in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
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