Fa rumore la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla definizione agevolata per regolarizzare infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. Si tratta di quelle commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta sulle attività produttive, imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d’imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell’attività di controllo.
L’Agenzia fornisce l’elenco delle violazioni che rientrano e quelle escluse dalla sanatoria, che prevede il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta, anche in due rate il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, a prescindere dal numero di violazioni commesse, e la rimozione dell’errore o dell’omissione.
Un distinguo: oggetto della sanatoria (ex art. 9 del DL 119/2018) è l’inosservanza di formalità suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, altrimenti le stesse costituirebbero violazioni meramente formali (articolo 6, Dlgs 472/1997), per le quali è prevista la non punibilità.
Emerge dal documento - circolare n. 11/E del 15 maggio 2019 - un considerevole ripensamento dell’Agenzia, rispetto a quanto affermato in occasione di un convegno del 7 maggio 2019, organizzato dal Cndcec: non è sanabile la mancata regolarizzazione da parte del cessionario/committente che non ha ricevuto fattura o che l’ha ricevuta irregolare (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997).
Con l’esclusione, l’Agenzia sconfessa anche il provvedimento 62274 emesso dalla stessa il 15 marzo 2019.
Altra esclusione che farà discutere è quella relativa all’omessa dichiarazione.
La distinzione, per gli intermediari, è tra dichiarazione tardiva ed omessa: l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali non rientra nell’ambito di applicazione della definizione, in quanto - spiega l’Agenzia - l’omissione rileva ai fini della determinazione della base imponibile anche in assenza di imposta dovuta.
Dunque, per l’Agenzia la violazione è sanabile solo se si tratta di tardiva trasmissione della dichiarazione, non di omessa.
Alla luce di quanto scritto nella circolare 11/2019, la regolarizzazione è possibile anche per:
Sono escluse, invece, dalla definizione agevolata le violazioni sostanziali, ossia quelle che hanno inciso sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo:
La circolare sulle irregolarità formali definibili entra nel merito della rimozione delle irregolarità.
Il 2 marzo 2020 devono risultare rimosse le infrazioni compiute.
Ma se il contribuente non abbia, in buona fede, rimosso tutte le irregolarità - ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse - ha la possibilità di provvedervi entro 30 giorni dalla ricezione di invito da parte dell’Agenzia.
Sul punto l’Agenzia chiarisce che, ad esempio, se il contribuente riceve una lettera di compliance il 5 luglio 2019, con la segnalazione di una violazione formale relativa al periodo d’imposta 2017, la stessa può essere rimossa al più tardi entro il 2 marzo 2020, purché entro il 31 maggio 2019 abbia già provveduto al versamento della prima o unica rata per il medesimo periodo d’imposta.
Se, invece, la medesima lettera viene ricevuta il 28 febbraio 2020, il contribuente ha a disposizione 30 giorni per rimuovere la violazione purché il versamento dei 200 euro per il 2017 sia stato effettuato in tutto o in parte nel termine sopra richiamato.
Ovviamente, tale incertezza non può verificarsi quando le irregolarità od omissioni sono già state constatate o contestate dall’ufficio.
L’omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate all’interno dello stesso periodo d’imposta.
In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull’imposta dovuta o per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale.
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