Pace fiscale. Atti procedimento di accertamento con date e modalità di versamento

Pubblicato il 08 novembre 2018

Con una nota del 7 novembre 2018 sul sito, l'Agenzia delle entrate indirizza gli utenti ad una delle pagine dedicate alla Pace fiscale: “online i chiarimenti dell’Agenzia per avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2 del Dl n. 119/2018). A breve sarà pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, previsto dalla norma”.

Il percorso: Home> Schede> Accertamenti e regolarizzazioni> Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Gli uffici, fa sapere l'Agenzia, forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Data spartiacque 24 ottobre 2018, dal 25 niente sanatoria

La definizione agevolata è riservata agli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.

Chiarimenti. Definizione agevolata sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata

La definizione agevolata, si spiega, è sostanzialmente assimilabile all’acquiescenza agevolata all’accertamento, ma a condizione di maggiore favore per il contribuente, in quanto non è prevista solo una riduzione delle sanzioni, ma l’esclusione integrale delle stesse e degli interessi. Per fruire di questo beneficio occorre, quindi, pagare solo il “capitale”, vale a dire i tributi e gli eventuali contributi oggetto del procedimento di accertamento.

Atti definibili:

  1. gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
  2. gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
  3. gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione;
  4. gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

Quelli esclusi:

  1. inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento, gli atti di adesione emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
  2. gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente (la controversia tributaria pendente potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’articolo 6 dello stesso decreto-legge).

La preclusione riguarda entrambe le edizioni della procedura e opera anche con riferimento agli eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della stessa.

Il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre, dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, altre istanze con essa incompatibili, quale è l’istanza di accertamento con adesione.

Il calendario per i versamenti

I termini entro cui effettuare il versamento necessario per il perfezionamento della definizione agevolata, diversi in base al tipo di atto, sono:

Si ricorda che il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo:

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Modalità di versamento

I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.

Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Invito al contraddittorio

Il contribuente:

Accertamento con adesione

Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto fac-simile le imposte oggetto di adesione sono indicate unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all’ufficio col quale è stato sottoscritto l’accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute.

Avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero

Il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Ulteriori chiarimenti

Data di notifica. Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.

Coobbligati. La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri.

Mancato perfezionamento. In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento.

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