A decorrere dal 1° luglio 2018, i pacchetti e i servizi turistici collegati saranno soggetti alle nuove disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 62 del 21 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2018.
Il citato Decreto, definitivamente approvato dal precedente Governo nella seduta del 16 maggio 2018, costituisce attuazione della direttiva (UE) 2015/2302, relativa, appunto, ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
Lo stesso interviene prevedendo maggiori tutele per i viaggiatori e un incremento di responsabilità per gli organizzatori dei viaggi.
Il nuovo testo, in primo luogo, contiene delle modifiche all'Allegato 1 del Decreto legislativo n. 79/2011 (Codice del turismo), sostituendo il relativo Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1, con un nuovo Capo I, rubricato “Contratti del turismo organizzato”.
In questo, viene individuato l’ambito di applicazione delle disposizioni in tema di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, ossia dei pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti.
Disciplinati, a seguire, gli specifici obblighi di informazione e il contenuto del contratto di pacchetto turistico, per quel che concerne, peraltro, le informazioni precontrattuali vincolanti, i documenti da fornire prima dell'inizio del pacchetto, il divieto di fornire informazioni ingannevoli.
Per quel che riguarda le informazioni relative ai contratti di pacchetto turistico sono allegati, al decreto, due moduli informativi standard da fornire al viaggiatore:
A) “Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)”;
B) “Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un biglietto di andata e ritorno”.
Previste, poi, nuove disposizioni anche per quel che concerne le modifiche al contratto di pacchetto turistico e il diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto, nonché la fase dell'esecuzione stessa del pacchetto turistico.
Regolate, rispetto a quest’ultimo aspetto, la responsabilità dell’organizzatore per l'esecuzione dei servizi turistici ivi previsti, nonché le modalità per denunciare eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, a cui deve dare rimedio l’organizzatore medesimo entro un periodo ragionevolmente fissato in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto.
In caso di contravvenzioni rispetto alle varie disposizioni del testo, sono introdotte alcune sanzioni amministrative pecuniarie che colpiscono gli organizzatori con multe che vanno da un minimo di mille euro a un massimo di 20mila euro.
Sanzioni, queste, che sono aumentate in caso di reiterazione o recidiva e possono essere accompagnate da sanzioni accessorie (quali, ad esempio, la sospensione o la cessazione dell'attività).
Per espressa previsione di cui alle disposizioni finali del Decreto legislativo, le norme del medesimo entrano in vigore il 1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da tale data.
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