P.a. Silenzio assenso esteso

Pubblicato il 14 luglio 2016

Come noto, la Legge 124 del 7 agosto 2015 (c.d. riforma Madia), mediante l’introduzione dell’art. 17 bis alla Legge 241/1990, ha provveduto a disciplinare il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni come istituto di applicazione generale.

Si ricorda in proposito che il silenzio assenso è quel meccanismo per cui, nei procedimenti in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte delle pubbliche amministrazioni, qualora queste ultime non provvedano nel termine di 30 giorni, detti assensi si intendono acquisiti.

Ambito di applicazione soggettiva

In ordine alla richiesta presentata dal Ministero per la pubblica amministrazione al Consiglio di Stato, concernente l’interpretazione e corretta applicazione del nuovo art. 17 bis, quest’ultimo ha sancito la massima estensione soggettiva del silenzio assenso, sulla base di un concetto ampio di p.a..

Per cui l’istituto in questione trova applicazione anche nei confronti di Regioni ed Enti locali, organi politici, Autorità indipendenti, gestori di beni e servizi pubblici.

Ambito oggettivo

Per quanto riguarda invece l’ambito oggettivo, il Consiglio ha chiarito che la nuova normativa trova applicazione anche ai procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, nonché a quelli di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i e la salute dei cittadini.

E’ invece escluso che il silenzio assenso possa operare nei procedimenti normativi, o andare a sostituire atti che si collochino in un momento successivo a quello della decisione, riguardando, questi, la fase costitutiva dell’efficacia del provvedimento.

Rapporto con autotutela

Per quanto poi concerne il rapporto con l’autotutela – precisa infine il Consiglio di Stato con parere n. 1640 del 13 luglio 2016 – riconoscere che la p.a., il cui assenso è acquisito per silentium, possa esercitare un potere unilaterale e tardivo di autotutela che impedisca la formazione dell’atto, rischia di mettere a repentaglio la portata innovativa del nuovo silenzio assenso.

Appare dunque preferibile ritenere che il termine di 30 giorni abbia piuttosto natura perentoria e che la sua scadenza faccia venir meno il potere postumo di dissentire.

 

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